45, II-1996 no. 41). Nel 2000 il Tribunale federale ha modificato la sua giurisprudenza ponendo l’innovativo principio secondo cui il confinante deve poter invocare la garanzia della proprietà per opporsi ad una revoca o limitazione d’uso di una strada pubblica che rendesse impossibile o eccessivamente difficoltoso lo sfruttamento della sua proprietà (DTF 126 I 216 c. 1b/bb). Ma, come è stato ulteriormente puntualizzato, la garanzia della proprietà non tutela il confinante da qualsiasi incomodo provocato da una diversa regolamentazione stradale bensì unicamente dalle modifiche che di fatto precludono l’uso del fondo conformemente alla sua destinazione (DTF 131 I 12;