e della LCFo, p. 8 e 20) – stabiliva che eventuali contestazioni fossero trattate secondo la procedura prevista per i casi di espropriazione materiale. Dal canto suo la giurisprudenza passata federale e cantonale riguardante il tema specifico della regolamentazione stradale (anche a dipendenza di un cantiere) riconosceva al fronteggiante semplici vantaggi di fatto non protetti dalla garanzia della proprietà la cui soppressione o restrizione di principio non legittimava il proprietario ad ottenere un’indennità, salvo nell’ipotesi di chiusura totale e definitiva dell’accesso (cfr. DTF 100 Ia 131 c. 5d, 100 Ib 199 c. 2b; RDAT I-1994 no. 45, II-1996 no.