176-177 e rinvii). 2.3. La legge sulle strade non contempla alcuna disposizione che sancisca il diritto del confinante di ottenere un indennizzo nel caso fossero disposte la chiusura od una limitazione d’uso di una strada pubblica. In effetti l’art. 47 Lstr., entrato in vigore il 1°.1.2007, dispone che le strade pubbliche possono essere chiuse anche totalmente al traffico quando ciò è indispensabile per l’esecuzione di lavori senza peraltro accennare ad alcuna ipotesi risarcitoria. Il previgente art. 46 cpv. 2 – che il legislatore ha abrogato senza particolari commenti (cfr. Rapporto parziale 2 del 23.3.2006 sul messaggio del Consiglio di Stato no.