Sotto questo profilo l’ipotesi dell’espropriazione materiale può d’acchito essere esclusa. Sia perché i disagi lamentati non dipendono da un provvedimento pianificatorio definitivo, sia perché una misura temporanea di polizia, quale è una semplice regolamentazione del traffico limitata a 2 mesi, di certo non è equiparabile ad un’espropriazione materiale temporanea (cfr. RDAT II-1999 no. 39) né si apparenta a quei provvedimenti provvisori giusta l’art. 57 LALPT che peraltro sono indennizzabili solo in via del tutto eccezionale (cfr. Riva, op. cit., no. 176-177 e rinvii). 2.3.