123-134). L’espropriazione materiale ha origine in un provvedimento pianificatorio definitivo, ossia nel PR – o in una sua variante – poiché è questo lo strumento predisposto, tra l’altro, a suddividere il territorio in zone, a stabilirne la destinazione e quindi anche ad istituire le limitazioni alla proprietà privata che fossero motivate da necessità pubbliche (art. 5 cpv. 2 LPT; art. 24 ss LALPT; Riva, op. cit., no. 25, 107-108). Sotto questo profilo l’ipotesi dell’espropriazione materiale può d’acchito essere esclusa.