rilevato l’assenza di norme che prevedano un obbligo di risarcimento per gli inconvenienti derivanti dalla chiusura temporanea di una strada ed in particolare per titolo di espropriazione materiale; perciò l’istanza sarebbe irricevibile. In ogni caso, in applicazione degli art. 24 e 32 Lespr., essa sarebbe ampiamente tardiva. L’udienza di conciliazione, risoltasi negativamente, ha avuto luogo il 22.6.2006, un sopralluogo è stato esperito il successivo 14.7.2006 mentre il 5.9.2007 si è proceduto all’escussione dei testi citati dall’istante. Al termine di quest’ultima udienza, d’accordo le parti, si è stabilita l’emissione di un giudizio pregiudiziale sull’esistenza dei presupposti di merito