{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-11-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2005-8_2007-11-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96723&nX40_KEY=4921878&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "42b552e1a92ee50560ad378dcd0fac8c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 19.11.2007 10.2005.8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 19.11.2007 10.2005.8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 19.11.2007 10.2005.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale, rispettivamente espropriazione formale (diritti di vicinato) nell'ambito dell'esecuzione di opere stradali a seguito di notevoli ed imprevedibili disagi che il cantiere avrebbe causato alla circolazione e di riflesso all'attività commerciale (ristorante)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:21:52", "Checksum": "51c5bff4c9f904326abde31f27f1a87b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 19.11.2007 10.2005.8\nRegesto:\nEspropriazione materiale, rispettivamente espropriazione formale (diritti di vicinato) nell'ambito dell'esecuzione di opere stradali a seguito di notevoli ed imprevedibili disagi che il cantiere avrebbe causato alla circolazione e di riflesso all'attività commerciale (ristorante)\n\nNella misura in cui si riconduce all’istituto dell’espropriazione materiale\nl’istanza è dunque infondata.\n3.Posto\nche gli istanti sollecitano un’indennità per le immissioni moleste prodotte dal\ncantiere stradale la pretesa è manifestamente riconducibile all’istituto\ndell’espropriazione dei diritti di vicinato. Infatti, per prassi acquisita, se\nlo sfruttamento o la costruzione di un’opera pubblica, al cui proprietario\n(ente pubblico) compete il diritto di espropriare, genera immissioni eccessive\ninevitabili o che potrebbero essere evitate ma con una spesa sproporzionata, ai\nmezzi di difesa del vicino offerti dal diritto privato (art. 679 CC) si\nsostituiscono i diritti sanciti dalla LFespr. la quale prevede espressamente\nall’art. 5 che, tra gli altri, possano formare oggetto di espropriazione\nformale i diritti risultanti dalla proprietà fondiaria in materia di rapporti\ndi vicinato. Concretamente tale ipotesi altro non individua se non la\ncostituzione coatta di una servitù prediale a carico del fondo del vicino ed a\nfavore del proprietario dell’opera di interesse pubblico il cui oggetto\nconsiste nell’obbligo di tollerare le immissioni (DTF 132 II 434 c. 3 e\nrinvii; RtiD I-2006 no. 23 c. 3). Perciò la pretesa soggiace\nall’istituto dell’espropriazione formale.\nBenché nella legge cantonale i diritti di vicinato non siano menzionati come\nsuscettibili di espropriazione (cfr. art. 1 Lespr.), la giurisprudenza cantonale\nammette che possano essere espropriati formalmente e quindi indennizzati alle\nmedesime condizioni poste dalla giurisprudenza federale (cfr. RDAT 1990\nno. 56 c. 9, I-1996 no. 44, II-1998 no. 27 c. 3.1; RtiD I-2006 no. 23).\n4.4.1.\nIl giudice delle espropriazioni è competente se le immissioni lamentate dal\nvicino sono inevitabili o possono essere evitate ma soltanto con una spesa\nsproporzionata, e se provengono dalla costruzione di un’opera di interesse\npubblico il cui proprietario dispone del diritto di espropriazione.\nGli interventi eseguiti sulla strada cantonale __________ sono opere\nd’interesse pubblico eseguite su sedime stradale appartenente al patrimonio\namministrativo del __________ che fruisce del diritto di espropriazione (art. 2\ncpv. 1 Lespr.), avendolo del resto puntualmente esercitato nella pregressa\nprocedura combinata di approvazione dei definitivi e di espropriazione\nconclusasi nel 2004. Oggettivamente le immissioni provocate dal cantiere erano\ninevitabili e, in particolare, l’intervento non poteva essere eseguito senza\nuna speciale regolamentazione del traffico. Da ciò la scelta di adottare il\nsenso unico discendente poiché la posa di semafori con transito bidirezionale alternato\ncome inizialmente ventilato (cfr. lettera del 6.10.2004 doc. 2), avrebbe\nprolungato in maniera considerevole la durata dei lavori – e quindi anche gli\nstessi disagi lamentati dall’istante – con evidenti conseguenze anche per i\ncosti di costruzione.\nPertanto la pretesa ha senz’altro carattere espropriativo ed è quindi di\ncompetenza del Tribunale di espropriazione.\n4.2. Titolare dell’azione in risarcimento è il vicino, concetto che è da\ninterpretare in modo ampio e che include non soltanto il fronteggiante diretto\nbensì chiunque come proprietario o possessore stabile del fondo fosse\npregiudicato dalle immissioni (Zen-Ruffinen/GuyEcabert, Aménagement du\nterritoire, construction, expropriation, 2001, no. 1071; Bovay,\nL’expropriation des droits de voisinage, Th, 2000, p. 86).\nISES 1 ha il duplice ruolo di vicina, rispetto al sedime stradale, e di\nconduttrice in forza di un contratto di locazione stipulato il 28.10.2002 a\ndurata determinata con scadenza il 31.12.2012.\nLa sua legittimazione, peraltro nemmeno contestata, è dunque palese.\n4.3. Lo COEP 1, richiamati gli art. 24 e 32 Lespr, sostiene che le pretese\ndell’istante siano ampiamente tardive.\nCome già rilevato la pregressa procedura espropriativa avviata nel 2004 in\nvista dell’esecuzione delle opere stradali non ha coinvolto il mapp. no. 420. Ne\nconsegue che la presente domanda di indennizzo dipendente dai disagi provocati\ndal cantiere non era soggetta ai termini di perenzione sanciti dagli art. 24 e\n32 Lespr. bensì al termine di prescrizione ordinario di 5 anni, normalmente\napplicabile alle pretese di diritto pubblico, a decorrere dalla nascita della\npretesa, rispettivamente dalla riconoscibilità oggettiva del danno (DTF\n124 II 550 c. 4a, 130 II 413 c. 11; RtiD I-2006 no. 23 c. 4.1).\nI lavori sulla strada cantonale sono iniziati il 5.7.2005 (cfr. programma dei\nlavori) motivo per cui l’istanza 22.8.2005 è senz’altro tempestiva.\n5.5.1.\nStando alle azioni di difesa del vicino previste dall’art. 679 CC, che istituiscono\nuna responsabilità causale per il proprietario che trascende nel suo diritto di\nproprietà, l’obbligo di indennizzo dello COEP 1 presuppone una violazione, da\nparte sua, dei diritti di vicinato sotto forma di immissioni eccessive, il\nverificarsi di un danno e la sussistenza di un nesso causale adeguato tra le\nimmissioni ed il danno.\nLe condizioni poste dalla giurisprudenza affinché un’immissione possa\nconfigurarsi come eccessiva differiscono a dipendenza che essa provenga\ndall’uso o dalla costruzione di un’opera pubblica.\nLe immissioni dipendenti dall’uso, vale a dire dal traffico stradale aereo o\nferroviario, appaiono eccessive quando sono, cumulativamente, imprevedibili,\nspeciali e gravi (DTF 128 II 331 c. 2.1, 129 II 74 c. 2.1, 130 II 402 c.\n7.1; Bovay, op. cit., p. 154 ss).\nTali requisiti non sono direttamente trasponibili alle immissioni cagionate da\ninterventi costruttivi, ambito nel quale si applicano invece per analogia i"}