{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-11-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2005-8_2007-11-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96723&nX40_KEY=4921878&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "42b552e1a92ee50560ad378dcd0fac8c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 19.11.2007 10.2005.8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 19.11.2007 10.2005.8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 19.11.2007 10.2005.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale, rispettivamente espropriazione formale (diritti di vicinato) nell'ambito dell'esecuzione di opere stradali a seguito di notevoli ed imprevedibili disagi che il cantiere avrebbe causato alla circolazione e di riflesso all'attività commerciale (ristorante)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:21:52", "Checksum": "51c5bff4c9f904326abde31f27f1a87b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 19.11.2007 10.2005.8\nRegesto:\nEspropriazione materiale, rispettivamente espropriazione formale (diritti di vicinato) nell'ambito dell'esecuzione di opere stradali a seguito di notevoli ed imprevedibili disagi che il cantiere avrebbe causato alla circolazione e di riflesso all'attività commerciale (ristorante)\n\n\nmateriale (art. 39 Lespr.), ciò che lo COEP 1 contesta poiché nessuna norma\nspeciale del diritto ticinese prevede l’obbligo di risarcire il proprietario\nper gli inconvenienti derivanti dalla chiusura temporanea di una strada ed in\nparticolare per titolo di espropriazione materiale.\n2.2. L’espropriazione materiale, che si caratterizza per la sua intrinseca\nconnotazione privativa, è riconducibile tanto ad un’ingerenza particolarmente\ngrave nell’uso attuale o nel prevedibile uso futuro di un bene tale da minare\nle prerogative insite nel diritto di proprietà, specie quella di edificare,\nquanto ad un’ingerenza secondaria ma incompatibile con il principio della\nparità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi è dato luogo ad indennizzo\na condizione che l’atto limitativo sia definitivo e che l’area colpita da\nrestrizione sia edificabile o possa esserlo nell’immediato futuro. In altre\nparole occorre che con l’instaurazione del provvedimento limitativo il\nproprietario veda svanire una concreta possibilità di miglior uso del bene (DTF\n121 II 417 c. 4a, 125 II 431 c. 3a, 131 II 151 c. 2.1 p. 155; Kommentar zum\nRPG, Riva, ad art. 5 no. 123-134).\nL’espropriazione materiale ha origine in un provvedimento pianificatorio\ndefinitivo, ossia nel PR – o in una sua variante – poiché è questo lo strumento\npredisposto, tra l’altro, a suddividere il territorio in zone, a stabilirne la\ndestinazione e quindi anche ad istituire le limitazioni alla proprietà privata\nche fossero motivate da necessità pubbliche (art. 5 cpv. 2 LPT; art. 24 ss\nLALPT; Riva, op. cit., no. 25, 107-108).\nSotto questo profilo l’ipotesi dell’espropriazione materiale può d’acchito\nessere esclusa. Sia perché i disagi lamentati non dipendono da un provvedimento\npianificatorio definitivo, sia perché una misura temporanea di polizia, quale è\nuna semplice regolamentazione del traffico limitata a 2 mesi, di certo non è\nequiparabile ad un’espropriazione materiale temporanea (cfr. RDAT\nII-1999 no. 39) né si apparenta a quei provvedimenti provvisori giusta l’art.\n57 LALPT che peraltro sono indennizzabili solo in via del tutto eccezionale (cfr.\nRiva, op. cit., no. 176-177 e rinvii).\n2.3. La legge sulle strade non contempla alcuna disposizione che sancisca il\ndiritto del confinante di ottenere un indennizzo nel caso fossero disposte la chiusura\nod una limitazione d’uso di una strada pubblica. In effetti l’art. 47 Lstr.,\nentrato in vigore il 1°.1.2007, dispone che le strade pubbliche possono essere\nchiuse anche totalmente al traffico quando ciò è indispensabile per\nl’esecuzione di lavori senza peraltro accennare ad alcuna ipotesi risarcitoria.\nIl previgente art. 46 cpv. 2 – che il legislatore ha abrogato senza particolari\ncommenti (cfr. Rapporto parziale 2 del 23.3.2006 sul messaggio del\nConsiglio di Stato no. 5361concernente la Lcoord e la modifica della LE, della\nLstr. e della LCFo, p. 8 e 20) – stabiliva che eventuali contestazioni fossero\ntrattate secondo la procedura prevista per i casi di espropriazione materiale.\nDal canto suo la giurisprudenza passata federale e cantonale riguardante il\ntema specifico della regolamentazione stradale (anche a dipendenza di un\ncantiere) riconosceva al fronteggiante semplici vantaggi di fatto non protetti\ndalla garanzia della proprietà la cui soppressione o restrizione di principio\nnon legittimava il proprietario ad ottenere un’indennità, salvo nell’ipotesi di\nchiusura totale e definitiva dell’accesso (cfr. DTF 100 Ia 131 c. 5d,\n100 Ib 199 c. 2b; RDAT I-1994 no. 45, II-1996 no. 41).\nNel 2000 il Tribunale federale ha modificato la sua giurisprudenza ponendo\nl’innovativo principio secondo cui il confinante deve poter invocare la\ngaranzia della proprietà per opporsi ad una revoca o limitazione d’uso di una\nstrada pubblica che rendesse impossibile o eccessivamente difficoltoso lo\nsfruttamento della sua proprietà (DTF 126 I 216 c. 1b/bb). Ma, come è\nstato ulteriormente puntualizzato, la garanzia della proprietà non tutela il\nconfinante da qualsiasi incomodo provocato da una diversa regolamentazione stradale\nbensì unicamente dalle modifiche che di fatto precludono l’uso del fondo\nconformemente alla sua destinazione (DTF 131 I 12; TRAM 3.11.2006\nN. 50.2005.27-28).\nNella fattispecie in esame è verosimile che il cantiere abbia provocato qualche\ndisagio sia dal profilo ambientale sia per la circolazione veicolare; conferma\nne siano le dichiarazioni dei testi escussi i quali hanno riferito di\nsbarramenti occasionali ripetuti anche in Via __________ che impedivano temporaneamente\nl’accesso veicolare al posteggio del __________ Tuttavia disagi analoghi\npossono presentarsi in qualsiasi normale situazione di cantiere ed in concreto\nnon hanno impedito l’uso conforme del fondo né lo hanno privato in modo\npermanente dell’accesso. In effetti, al di là che l’accesso pedonale non è mai\nstato inibito, lo COEP 1 si è premurato di eseguire i lavori solo nel periodo\nestivo e dopo la chiusura delle scuole, ossia quando il traffico è meno\nintenso, mantenendo comunque la possibilità di transito su Via __________. La\nrestrizione imposta alla circolazione, limitata al senso unico discendente, e\nqualche sbarramento episodico di breve durata dovuto a motivi tecnici non sono\nprovvedimenti sproporzionati ma anzi hanno concorso ad una migliore e più\nrapida gestione del cantiere, e nel complesso non bastano per concludere, come richiede\nla giurisprudenza, che l’attività dell’esercizio pubblico sia stata preclusa. Per\nil resto ed al fine di evitare ripetizioni, si rinvia a quanto sarà ancora\naggiunto nei prossimi considerandi e che vale mutatis mutandi anche nel\npresente contesto.\n"}