{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-11-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2005-8_2007-11-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96723&nX40_KEY=4921878&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "42b552e1a92ee50560ad378dcd0fac8c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 19.11.2007 10.2005.8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 19.11.2007 10.2005.8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 19.11.2007 10.2005.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale, rispettivamente espropriazione formale (diritti di vicinato) nell'ambito dell'esecuzione di opere stradali a seguito di notevoli ed imprevedibili disagi che il cantiere avrebbe causato alla circolazione e di riflesso all'attività commerciale (ristorante)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:21:52", "Checksum": "51c5bff4c9f904326abde31f27f1a87b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 19.11.2007 10.2005.8\nRegesto:\nEspropriazione materiale, rispettivamente espropriazione formale (diritti di vicinato) nell'ambito dell'esecuzione di opere stradali a seguito di notevoli ed imprevedibili disagi che il cantiere avrebbe causato alla circolazione e di riflesso all'attività commerciale (ristorante)\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 19 novembre 2007 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\narch. Giancarlo Fumasoli ing. Alberto Lucchini |\n|\nsegretaria giurista |\nAnnalisa Butti |\nstatuendo sulla pretesa d’indennizzo notificata con istanza del 22 agosto 2005 da\n|\n|\nISES 1 rappr. dall’ RA 2\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. dal Dipartimento del territorio, RA 1\n|\n|\n|\nin relazione al mapp. no. 420 RFD __________\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nrichiamato l’inc. no. 58/04 di questo Tribunale riguardante la procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione in vista delle opere di formazione di un marciapiede e di sistemazione della strada cantonale lungo il tratto campo sportivo di __________-rotonda di __________ nel territorio dei Comuni di __________,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nNel 2004 lo COEP 1 ha avviato la procedura di approvazione dei progetti definitivi\ne di espropriazione in vista dell’esecuzione delle opere stradali lungo la\ncantonale Via __________ che si estende tra la rotonda di __________ ed il\ncampo sportivo in territorio di __________ per una lunghezza complessiva di ca.\n500 ml. Il progetto, che si riallaccia alla realizzazione del piano di pronto\nintervento (V fase) delle strade cantonali del __________, contemplava la\nformazione di un nuovo marciapiede di ml 1.50 lungo il lato a valle della\nstrada, la conseguente sistemazione della carreggiata con allargamenti puntuali\nper uniformare il calibro a 6 ml nonché il risanamento della canalizzazione con\nla posa di due nuovi collettori, l’uno per le acque luride e l’altro per le\nacque chiare e meteoriche; la messa in atto del progetto comportava infine\nl’esecuzione di importanti opere murarie di sostegno e di controriva.\nGli atti sono stati pubblicati dal 1° al 30.9.2004 e la pratica si è conclusa\ncon l’approvazione dei progetti definitivi così come pubblicati e lo stralcio contemporaneo\ndelle procedure espropriative per intervenuto accordo con decreti del\n19.11.2004 (cfr. inc. TE no. 58/04).\n1.2. La prima fase dei lavori, oggetto della presente vertenza, ha interessato\nla corsia a valle e si è svolta tra il 5.7 ed il 2.9.2005. Per la durata del\ncantiere il traffico veicolare è stato limitato al senso unico discendente\n(direzione da __________ verso __________) a partire dall’accesso al parcheggio\ndel campo sportivo di __________ e fino alla rotonda di __________ con divieto di\ntransito per veicoli pesanti. E’ inoltre stato installato un semaforo con\nsistema di chiamata riservato per permettere il transito privilegiato\nascendente dei mezzi pubblici, di soccorso e di polizia. Stando alle\nindicazioni fornite dal committente Via __________, vale a dire il tratto\nstradale tra la rotonda di __________ e l’inizio del cantiere, doveva rimanere\naperto al traffico in entrambi i sensi.\nLa seconda fase dei lavori, che qui non è oggetto di contendere, ha toccato invece\nla corsia a monte ed ha avuto luogo l’anno successivo nel periodo\n19.6-1.9.2006. Contestualmente è stato mantenuto il senso unico tuttavia\nalternando il traffico discendente (ore 00.00-12.00) con quello ascendente (ore\n12.00-24.00).\n1.3. La part. no. 420 di __________, non coinvolta direttamente nella predetta\nprocedura espropriativa, si trova posta a confine con Via __________ all’altezza\ndell’imbocco di Via __________, di fronte al posteggio del campo di calcio. Su\ndi essa sorge uno stabile a parziale destinazione residenziale nel quale, al\npiano terreno, ISES 1 conduce in locazione l’esercizio pubblico __________ che\ndispone di un posteggio scoperto con una quindicina di posti auto (cfr.\ndocumentazione fotografica nell’inc. no. 58/04 fascicolo Comune di __________\np. 2).\n1.4. Con istanza 22.8.2005 ISES 1 ha convenuto in causa lo COEP 1 chiedendone\nla condanna al pagamento di indennità varie, che qui non occorre specificare, per\ntitolo di espropriazione materiale in applicazione dell’art. 39 Lespr.. In\nsintesi l’istante lamenta i notevoli, quanto in parte imprevedibili, disagi che\nil cantiere avrebbe causato alla circolazione e, di riflesso, all’attività del\nristorante. Tali disagi sarebbero riconducibili all’inquinamento fonico ed\natmosferico causato dal cantiere che avrebbe inibito l’uso della terrazza\nesterna, ma soprattutto alle limitazioni imposte al traffico di transito che,\noltre ad essere già di per sé stesse penalizzanti, avrebbero coinvolto, contrariamente\nalle aspettative, non solo la zona di cantiere vera e propria su Via __________\nma anche Via __________ impedendo l’accesso al ristorante.\nLa pretesa è integralmente contestata dallo COEP 1 che con risposta 28.9.2005 ha\nrilevato l’assenza di norme che prevedano un obbligo di risarcimento per gli\ninconvenienti derivanti dalla chiusura temporanea di una strada ed in\nparticolare per titolo di espropriazione materiale; perciò l’istanza sarebbe\nirricevibile. In ogni caso, in applicazione degli art. 24 e 32 Lespr., essa\nsarebbe ampiamente tardiva.\nL’udienza di conciliazione, risoltasi negativamente, ha avuto luogo il\n22.6.2006, un sopralluogo è stato esperito il successivo 14.7.2006 mentre il\n5.9.2007 si è proceduto all’escussione dei testi citati dall’istante. Al\ntermine di quest’ultima udienza, d’accordo le parti, si è stabilita l’emissione\ndi un giudizio pregiudiziale sull’esistenza dei presupposti di merito\ndell’azione.\n2.2.1.\nL’istante pone a fondamento della pretesa l’istituto dell’espropriazione"}