4.La tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.). Gli espropriati non si sono avvalsi della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale di mq 44 del mapp. no. 391 l’ente espropriante verserà agli espropriati un’indennità di fr. 350.- il mq. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili. 3.