{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-11-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2005-7-2_2007-11-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96923&nX40_KEY=4921877&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f3db2c8974aa142cd058e063b3ec497b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.7-2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 23.11.2007 10.2005.7-2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 23.11.2007 10.2005.7-2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 23.11.2007 10.2005.7-2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale di parte di un fondo gravato con un vincolo a destinazione posteggio pubblico (indennità per fondi attribuiti ad una zona di nucleo tradizionale)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:17:26", "Checksum": "51709d7cce27a3e8066186a1f4fd2d1b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 23.11.2007 10.2005.7-2\nRegesto:\nEspropriazione formale di parte di un fondo gravato con un vincolo a destinazione posteggio pubblico (indennità per fondi attribuiti ad una zona di nucleo tradizionale)\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 23 novembre 2007 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\ning. Eraldo Pianetti arch. Giancarlo Fumasoli |\n|\nsegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da\n|\n|\nISEP 1 rappr. dall’ RA 3\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nPPP mappale n. 391 RFD di __________, composta da: 1. MCON 3 2. MCON 4 3. MCON 5 4. MCON 6 5. MCON 7 6. MCON 8 7. MCON 9 8. MCON 10 tutti rappr. da RA 4 ed RA 5\n|\n|\n|\nai fini dell’acquisizione parziale delle part. no. 43, 729 e 391 RFD __________ relativamente alla PPP al mapp. no. 391 RFD __________, |\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nIl mapp. no. 43 di __________ è un fondo parzialmente edificato ubicato ai\nmargini del nucleo. Nel 1979 il ISEP 1 stipulò un contratto di locazione della\ndurata di 20 anni con l’allora proprietaria __________ per realizzare un\nposteggio pubblico sul piazzale che circonda lo stabile. Nel PR approvato il\n10.8.1988 quest’ultimo fu gravato con un vincolo a destinazione posteggio\npubblico con accesso da ovest.\nIl Comune ha ora risolto di acquistare le aree di posteggio e di accesso che\noltre ad essere riservate dal PR sono da tempo adibite a scopi pubblici.\nPerciò, ottenuto l’avallo del Consiglio del Consiglio Comunale, ha avviato il\npresente procedimento espropriativo pubblicando gli atti dall’11.7 al 9.8.2005.\nCon gli attuali proprietari del mapp. no. 43 il Municipio è poi giunto ad una\ntransazione (decreto di stralcio del 25.1.2007 inc. no. 10.2005.7-1) cosicché\nla vertenza si riduce ai mapp. no. 729 e 391 entrambi espropriati limitatamente\nad una fascia lungo il confine con il mapp. no. 43 con funzione di accesso.\n1.2. Il mapp. no. 391, costituito in PPP, è espropriato in ragione di 44 mq\ncontro versamento di un’indennità di fr. 20.- il mq che i comproprietari hanno\ncontestato ritenendo più ragionevole un risarcimento di 360/400.- fr. il mq.\nAll’udienza di conciliazione del 12.1.2006 essi si sono rimessi al giudizio di\nquesto Tribunale.\nCostituito il nuovo collegio giudicante, le parti hanno rinunciato a ripetere\nil dibattimento.\n"}