maggio 2003 in poi. Tuttavia come detto, l’inesistenza di un’espropriazione materiale preclude la loro applicabilità. All’istante, assistito da un legale, potrebbero doversi riconoscere delle ripetibili. 23. Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ossia a dipendenza dell’esito del processo e del grado di soccombenza delle parti conformemente al principio dedotto dagli art. 28 e 31 LPamm. Solo se l’esistenza dell’espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il proprietario avrà diritto ad ottenere la stima e le spese dell’ente espropriante giusta l’art. 73 Lespr.