Una simile manifestazione di volontà è stata scorta dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I 819), nell’intavolazione di trattative con il privato in vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni di opposizione intraprese dal proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi interessi (DTF 122 Ib 512). La giurisprudenza ticinese segue detti principi (TRAM 9.11.1998 in re CE C. e D’A. / Comune di F., consid. 4.1). 22. Nella fattispecie gli interessi sarebbero stati quindi da riconoscersi dal 7 ottobre 2002 (doc G), ai seguenti tassi: 4% dal 7 ottobre 2002 al 30 aprile 2003; 3.5% dal 1. maggio 2003 in poi.