{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-01-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2005-5_2008-01-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97360&nX40_KEY=4711208&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac919db8c81ddf69f1d88e52b97bfaf2"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2005.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 23.01.2008 10.2005.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 23.01.2008 10.2005.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 23.01.2008 10.2005.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale esclusa a seguito di miglior utilizzo delle potenzialità edificatorie del fondo con il nuovo PR nonostante il vincolo imposto"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:45:08", "Checksum": "24b09bae75d3fa5e2715455268212590", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 23.01.2008 10.2005.5\nRegesto:\nEspropriazione materiale esclusa a seguito di miglior utilizzo delle potenzialità edificatorie del fondo con il nuovo PR nonostante il vincolo imposto\n\n\ndeterminante perché altrimenti l’espropriato verrebbe posto in grado, attraverso la formulazione della sua notifica, di influire sull’ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili (RDAT I - 1992 no. 62). Per quantificare le ripetibili il giudice dell’espropriazione deve pertanto riferirsi principalmente all’assistenza che l’avvocato ha effettivamente prestato a favore del cliente: questa è definita in particolare dal tempo e dalla diligenza impiegati nonché dall’estensione e dalla complessità della causa (Hess/Weibel, ad art. 115 no. 3; RDAT II-1994 no. 66). Il Tribunale d’espropriazione non è dunque vincolato dalla tariffa professionale degli avvocati (Zimmerli, in: Zbl 1973 p. 193), che non può essere direttamente applicata e conserva unicamente valore indicativo (RDAT 1987 no. 72, II-1992 no. 44; TRAM 18.8.1999 in re G. / Comune di S.C., 18.8.1999 in re C. / Comune di L., 11.3.1999 in re S. / Comune di M.).\n24. Nella fattispecie, il tempo di lavoro del legale può così essere quantificato:\n- colloquio preliminare con cliente, studio incarto e atti, corrispondenza: 4 ore\n- allestimento allegati: 4 ore\n- trasferte e sopralluoghi: 3 ore\nTotale 11 ore\nPertanto, considerando una tariffa oraria di fr. 250.-- (TRAM 18.1.1999 in re C. / Comune di L.), l’onorario da rimborsare sarebbe di fr. 2’750.--; considerando almeno fr 250.-- per spese ed IVA, ne risulterebbero ripetibili per complessivi fr 3'000.--.\nMa ciò se il Comune fosse interamente soccombente; in realtà, come visto, è il contrario. E ciò sebbene gli istanti abbiano chiesto un indennizzo complessivo di almeno fr 456'000.-- (383,20.--/mq) per espropriazione materiale. Il Comune non ha indicato un valore preciso, ma ha fatto comunque riferimento ad un valore di fr. 380.--/mq (inteso quale valore venale) e quindi fr. 350.--/mq quale indennizzo per esproprio materiale (per complessivi fr. 416'500.--). La relativa vicinanza tra i due importi è dovuta alla manifestamente eccessiva valutazione del valore del terreno vincolato effettuata dall’istante. In ogni caso, essendo stato negato d’ufficio qualsivoglia indennizzo, pure la - parziale - acquiescenza del Comune non può essere considerata.\nAl Comune comunque, che non si è avvalso di un patrocinatore, non possono essere riconosciute ripetibili.\nLa tassa di giustizia e le spese della procedura per esproprio materiale, per complessivi fr. 550.--, sono a carico (in applicazione del medesimo principio sopra evocato) della parte istante.\n25. Il Comune ha però chiesto pure l’estensione della procedura all’espropriazione formale.\nIndipendentemente dalla legittimità di tale richiesta nell’ambito dell’art. 6 Lespr. risulta che l’indennizzo per esproprio formale sarebbe – come indicato – quantificabile in fr. 440.--/mq.\nPer tale parte della procedura, le spese e le ripetibili sono invece a carico del Comune (art. 73 cpv 1 Lespr, fatta riserva di pretese eccessive – che però nella fattispecie non sussistono – ai sensi dell’art. 73 cpv 2 Lespr).\nNe discende che alla parte espropriata, nell’ambito della richiesta di espropriazione formale del Comune, va riconosciuta un’indennità per ripetibili. Essa può essere equamente quantificata in fr. 3'000.-- ritenuto che se si fosse trattato di una procedura di mero esproprio formale, il carico di lavoro per il patrocinatore sarebbe stato lo stesso di quello svolto per la pratica di espropriazione materiale, e cioè quello precedentemente quantificato).\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. L’istanza di espropriazione materiale di ISCC 1 è respinta. Per l’espropriazione materiale di mq 1190 della part. 161 RFD di M__________ non è riconosciuta alcuna indennità.\n2. La tassa di giustizia e le spese della procedura di espropriazione materiale, per complessivi fr. 550.--, sono a carico degli istanti.\nNon si assegnano ripetibili.\n3. Per l’espropriazione formale di mq 1190 della particella 161 RFD di M__________ è riconosciuta un’indennità di fr. 440.--/mq.\n4. La tassa di giustizia e le spese della procedura di espropriazione formale, in complessivi fr. 550.--, sono a carico del Comune di M__________, che rifonderà agli istanti fr. 3000.-- per ripetibili.\n5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n6. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione\nil Presidente supplente Il segretario giudiziario\nStefano Camponovo Enzo Barenco"}