{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-01-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2005-5_2008-01-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97360&nX40_KEY=4921874&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac919db8c81ddf69f1d88e52b97bfaf2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 23.01.2008 10.2005.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 23.01.2008 10.2005.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 23.01.2008 10.2005.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale esclusa a seguito di miglior utilizzo delle potenzialità edificatorie del fondo con il nuovo PR nonostante il vincolo imposto"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:23:45", "Checksum": "b58779359b61c792f8b809e875a5c640", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 23.01.2008 10.2005.5\nRegesto:\nEspropriazione materiale esclusa a seguito di miglior utilizzo delle potenzialità edificatorie del fondo con il nuovo PR nonostante il vincolo imposto\n\n\n19. Nei quasi cinque anni dal 1. gennaio 1998 al 7 maggio 2002 (lasso di tempo usualmente considerato dalla giurisprudenza) non vi sono stati trapassi per immobili edificabili ma inedificati in zona R3. Detta zona di PR in effetti non esisteva; esisteva una zona RAr3 (zona mista Residenziale Artigianale), che pure essa però non ha visto concludersi alcuna transazione nel periodo citato.\nNon resta che fare riferimento, ma a questo punto per ispirazione ma non per diretto confronto, alle norme per le zone R4 e R2.\nPer la zona R4 vi sono solo tre alienazioni, oltretutto riferite a cessioni per frazionamenti di pochi metri quadrati avvenute nel 1999, e meglio:\n|\nANNO |\nPART. |\nSUP. |\nLOCALITÀ |\nPREZZO/MQ |\nDG. |\nDATA |\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n1999 |\n201 |\n16 |\n|\n400.00 |\n8388 |\n28.04.1999 |\n|\n1999 |\n200 |\n11 |\n|\n472.73 |\n7059 |\n09.04.1999 |\n|\n1999 |\n506 |\n6 |\n|\n350.00 |\n5949 |\n23.03.1999 |\nIl prezzo medio di alienazione di esse è stato di fr 426,62/mq.\nIn zona R2 vi sono invece state le seguenti transazioni:\n|\nANNO |\nPART. |\nSUP. |\nLOCALITÀ |\nPREZZO/MQ |\nDG. |\nDATA |\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n1998 |\n1134 |\n319 |\n|\n467.08 |\n4517 |\n04.03.1998 |\n|\n1998 |\n160 |\n82 |\n|\n402.44 |\n6852 |\n03.04.1998 |\n|\n1998 |\n632 |\n526 |\n|\n476.24 |\n13738 |\n30.06.1998 |\n|\n1999 |\n789 |\n2963 |\n|\n421.87 |\n23857 |\n15.11.1999 |\n|\n1999 |\n632 |\n500 |\n|\n480.00 |\n19552/3 |\n20.09.1999 |\n|\n1999 |\n879 |\n500 |\n|\n380.00 |\n15736 |\n30.08.1999 |\n|\n1999 |\n686 |\n1225 |\n|\n370.00 |\n10993/4 |\n07.06.1999 |\n|\n2000 |\n1028 |\n412 |\n|\n480.00 |\n24653 |\n01.12.2000 |\n|\n2001 |\n1000 |\n750 |\n|\n546.67 |\n18269 |\n18.09.2001 |\n|\n2002 |\n677 |\n2393 |\n|\n550.00 |\n7258 |\n28.03.2002 |\nIl valore medio di dette transazioni è pari a fr. 457,43/mq.\nDetto valore non è influenzato in maniera determinante dall’approssimarsi dei singoli fondi alla riva del lago, giacché transazioni per alcuni mappali più lontani dal lago hanno conosciuto prezzi superiori al suddetto valore medio rispetto ad altri per fondi meno prossimi.\nCerto è che tutte le transazioni per fondi più prossimi al lago di quello in esame hanno conosciuto valori inferiori a detto valore medio (fr. 421,87/mq per il mappale no. 789, fr. 402,44/mq per il mappale no. 160).\nIn tutti i casi si trattava di fondi dalle dimensioni regolari.\nUn altro mappale vicino a quello in esame (oltre ai mappali 789 e 160) è il mappale no. 686, che ha conosciuto un valore di fr. 370 /mq.\nIn definitiva, tenuto conto della forma regolare del mappale in oggetto, della sua situazione prativa, relativamente pianeggiante e solatia, dell’adiacenza della fermata __________ ma pure del rumore causato dal passaggio dei relativi convogli e dal passaggio a livello, si può concludere per un valore del fondo di fr. 415 /mq, se esso fosse stato inserito in zona R2.\nTuttavia, come detto, il nuovo PR lo avrebbe inserito invece in zona R3.\nSi impone quindi un correttivo verso l’alto di detto importo, che i parametri della zona R4 sopra indicati comunque impongono di relativizzare (essendo detta zona prevista in un comparto ben meno interessante da un profilo residenziale di quello che ci occupa).\nNe discende, in virtù del miglior utilizzo delle potenzialità del fondo in caso di sua inclusione in zona R3, un valore di fr. 440.--/mq: si tratta del valore di espropriazione formale.\n20. Dall’importo sopra indicato andrebbe dedotto il puro valore agricolo del terreno (rimasto agli istanti perché ancora proprietari), trattandosi di espropriazione materiale. Esso è attualmente generalmente indicato in fr. 30.-/mq per buoni terreni agricoli (RDAT II 1994 n. 64, 1990 n. 58, 1989 n. 37; TRAM 09.06.1997 in re O. e S. / Comune di C.).\nNella fattispecie quest’ultimo valore può essere assunto quale determinante, trattandosi di un fondo che ben si prestava (e presta) all’agricoltura: essa corrisponde al valore di esproprio formale, dopo indennizzo di quello per l’esproprio materiale.\nNe discende che l’indennità per l’espropriazione materiale sarebbe di fr 410.--/mq, da applicarsi a complessivi mq 1190 (come da planimetria agli atti del geometra revisore).\nIn realtà, nella fattispecie non v’è però alcuna espropriazione materiale. In effetti il nuovo PR ha - come detto – aumentato le potenzialità edificatorie del fondo (passato dalla zona R2 a quella R3, con aumento dei relativi indici); e ciò senza che – a causa della superficie vincolata – si possa affermare che il mappale sia stato – per la sua parte rimasta scevra dal vincolo – pregiudicato nelle sue potenzialità: esso è infatti ancora pienamente sfruttabile, anche nella sua fascia meno larga.\n21. Gli interessi sull’indennità per espropriazione materiale decorrono, di regola,\ndal momento in cui l’avente diritto ha manifestato in modo inequivocabile la\npropria intenzione di farsi risarcire (DTF 114 Ib 283 c. 2a e invii). A tale\nrichiesta non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario,\nma sufficiente, che l’ente pubblico, conformemente al principio della buona\nfede, debba rendersi conto che il proprietario intende chiedere l’indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512). Una simile manifestazione di volontà è stata scorta dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I 819), nell’intavolazione di trattative con il privato in vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni di opposizione intraprese dal proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi interessi (DTF 122 Ib 512). La giurisprudenza ticinese segue detti principi (TRAM 9.11.1998 in re CE C. e D’A. / Comune di F., consid. 4.1).\n22. Nella fattispecie gli interessi sarebbero stati quindi da riconoscersi dal 7 ottobre 2002 (doc G), ai seguenti tassi:\n4% dal 7 ottobre 2002 al 30 aprile 2003;\n3.5% dal 1. maggio 2003 in poi."}