{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-01-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2005-5_2008-01-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97360&nX40_KEY=4921874&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac919db8c81ddf69f1d88e52b97bfaf2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 23.01.2008 10.2005.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 23.01.2008 10.2005.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 23.01.2008 10.2005.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale esclusa a seguito di miglior utilizzo delle potenzialità edificatorie del fondo con il nuovo PR nonostante il vincolo imposto"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:23:45", "Checksum": "b58779359b61c792f8b809e875a5c640", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 23.01.2008 10.2005.5\nRegesto:\nEspropriazione materiale esclusa a seguito di miglior utilizzo delle potenzialità edificatorie del fondo con il nuovo PR nonostante il vincolo imposto\n\n\nedificatorie del terreno medesimo (DTF 123 II 489 c. 6a, 121 II 417 c. 4a, 119\nIb 124 c. 2b; RDAT 1990 n. 67 e 85, I-1991 n. 68, I-1992 n. 49; Grisel,\nTraité de droit administratif, 1984, vol II, p. 769; Riva, Hauptfragen\nder materiellen Enteignung, 1990, p. 113 ss).\nLa problematica verte dunque\nsul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul\npotenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione\noggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di\nun eventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi\nche qualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento –\nriconducibili tanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed\nedilizia, quanto alla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle\nqualità del fondo medesimo – al fine di accertare se, al momento\ndell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto\nconcreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.\n12. Sulla base di tali principi dottrina e giurisprudenza\nritengono, in particolare, che l'attribuzione di un terreno di natura edilizia\nad una zona riservata alle costruzioni ed agli impianti pubblici provochi una\nlesione grave al punto da poter essere assimilata ad una espropriazione materiale.\nIn effetti, in questo caso, il fondo gravato viene privato per l'appunto delle\nfacoltà edificatorie perdendo quindi quello che, sino ad allora, era il suo\nvalore di terreno edificabile, per conservare solo un valore residuo\ncorrispondente di regola a quello agricolo e, di conseguenza, cessa\ncontemporaneamente di essere oggetto di mercato per edilizia privata e di\npartecipare all'evoluzione dei relativi prezzi (RDAT II-1999 n. 39, 1994\nn. 64; Zimmerli, Raumplanungsgesetz und Enteignung, in: Das\nBundesgesetz über die Raumplanung, p. 62-63; DTF 114 Ib).\nIl pregiudizio patrimoniale che risulta per il proprietario nasce al momento\ndell'entrata in vigore del vincolo pianificatorio che ne è alla base; ciò\nsignifica che quel momento fa stato per determinare le caratteristiche del\nfondo e lo statuto giuridico al quale esso soggiace come pure l'ammontare\ndell'indennità (DTF 112 Ib 509, 114 Ib 287; RDAT II-1991 n. 68).\n13. Nella fattispecie è pacifico che mq 1190 del mappale n. 161 RFD M__________\nsiano stati inseriti in zona AEP. Di principio si è dunque confrontati con un caso di espropriazione materiale, così che un diritto all'indennizzo è teoricamente ammissibile.\n14. Per determinare se concretamente, e non solo teoricamente, vi sia o meno un diritto all'indennizzo occorre avantutto accertare il momento dell'entrata in vigore del vincolo AEP, ritenuto che i PR entrano in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato (art. 39 cpv 1 LALPT).\n15. Nella fattispecie, il PR che ha vincolato il mappale è stato quello approvato il 7 maggio 2002.\nE’ a quella data quindi che va fatto risalire il subentro di un eventuale caso di espropriazione materiale.\n16. Si può dunque procedere alla valutazione del valore del fondo al 7 maggio\n2002, stabilendo avantutto quale sarebbe stata la sua situazione pianificatoria se non fosse stato adottato e approvato il vincolo in oggetto (TRAM 26.02.2001 in re Comune di C./ R.M., consid. 4.1). Di conseguenza si potrà stabilire l'estimo ex tunc (7 maggio 2002), e lo si confronterà con il valore del fondo gravato dal vincolo di inedificabilità (DTF 122 II 326 consid. 6c/bb).\nIn altre parole, l'indennizzo è da calcolarsi deducendo dal valore edilizio pieno del terreno alla data dell'estimo il suo valore residuo, corrispondente di norma a quello di un buon fondo agricolo (TRAM 26.02.2001 in re Comune di C. / R.M., consid. 4). L'eventuale differenza rappresenterà, se sussiste, l'indennizzo dovuto per esproprio materiale.\n17. Per determinare la situazione pianificatoria presumibile del fondo al 7\nmaggio 2002, in assenza di vincolo AEP, occorre rifarsi alla situazione di allora.\nDal piano delle zone del PR del 1985 risulta chiaramente che il mappale in oggetto era inserito in zona R2 (Zona Residenziale estensiva), ed era cinto per buona parte del proprio perimetro dalla suddetta zona R2 (in pratica esso confinava con detta zona e con le già citate strade che lo delimitano); il mappale era dunque a suo tempo inserito in zona edificabile. Sarebbe dunque stata questa la destinazione del mappale, in assenza di vincolo AEP. D’altronde, è stata questa la sorte pertoccata alla porzione di fondo non vincolata nel nuovo PR del 7 maggio 2002.\nInoltre, il mappale era inserito nel perimetro del PGC approvato il 3 agosto 1990 ed era già urbanizzato, a comprova della sua idoneità all’edificazione.\n18. Se si valuta in quella zona dell’attuale PR sarebbe stato inserito il mappale, se non fosse stato gravato dal vincolo in oggetto, non si può che concludere che esso sarebbe stato inserito nell’attuale zona di PR R3. In effetti, l’intero comparto ove è sito il mappale degli istanti è inserito in zona residenziale estensiva (R3). Tale azzonamento si riscontra anche oltre la via C__________ (verso sud-ovest), coinvolgendo dunque un’ampia fascia a valle (verso il lago) della ferrovia. E’ dunque confermata la destinazione residenziale della superficie in esame prima e dopo l’istituzione del vincolo in questione, ritenuto che per l’estimo fanno stato i valori della zona R3 (quella alla quale il nuovo PR avrebbe destinato il fondo)."}