{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-01-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2005-5_2008-01-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97360&nX40_KEY=4921874&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac919db8c81ddf69f1d88e52b97bfaf2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 23.01.2008 10.2005.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 23.01.2008 10.2005.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 23.01.2008 10.2005.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale esclusa a seguito di miglior utilizzo delle potenzialità edificatorie del fondo con il nuovo PR nonostante il vincolo imposto"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:23:45", "Checksum": "b58779359b61c792f8b809e875a5c640", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 23.01.2008 10.2005.5\nRegesto:\nEspropriazione materiale esclusa a seguito di miglior utilizzo delle potenzialità edificatorie del fondo con il nuovo PR nonostante il vincolo imposto\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 23 gennaio 2008 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Presidente supplente del Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dal Presidente supplente |\nStefano Camponovo |\n|\ne dai membri |\ning. Alberto Lucchini ing. Argentino Jermini |\n|\nsegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 24 febbraio 2005 da\n|\n|\nISCC 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 3. MIST 3 tutti rappr. dall’ RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. dal RA 2\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. n. 161 RFD __________,\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato,\nin fatto 1. ISCC 1 sono comproprietari del\nmappale no. 161 RFD __________, attualmente così descritto:\na. mq 5'920 prato - vigna\nSi tratta di mappale pianeggiante e prativo. Esso confina ad ovest con una\nstradina (Via R__________) che corre limitrofa alla ferrovia, a sud con la via\nC__________, a nord con un altro mappale prativo (perlomeno nella sua parte\npiù vicina al fondo in oggetto), e ad est con due mappali edificati.\nSi tratta\ndi fondo urbanizzato (condutture, canalizzazioni, ecc.). Di rimpetto al mappale\nno. 161 (ad ovest) vi è la fermata di M__________ Paese della __________, con a\nlato - all’incrocio tra via R__________ e via C__________ – un passaggio a\nlivello.\n2. Con risoluzione no. 7613 dell’11 dicembre 1985 del Consiglio di Stato il\nmappale no. 161 era stato inserito in zona di Piano Regolatore (PR) R2.\nSuccessive varianti di PR non hanno modificato detto azzonamento.\nCon risoluzione no. 10184 del 30 novembre 1993 il Consiglio di Stato aveva\ninoltre vincolato il mappale ad una zona di pianificazione per salvaguardare il potenziamento della __________ ed alcuni interventi alla rete stradale cantonale e\ncomunale.\n3. Con risoluzione no. 2150 del 7 maggio 2002 del Consiglio di Stato è stato\napprovato il nuovo PR di M________. Il mappale no. 161 è stato inserito per mq 1190 (nella fascia più a ovest del mappale, lungo via R__________) in zona AP/EP (P4: creazione di un parcheggio comunale).\n4. Il 7 ottobre 2002 i comproprietari hanno richiesto al RA 2 un\nincontro per trovare una soluzione conciliativa in relazione all’indennizzo per\nil suddetto nuovo azionamento.\nLe parti (comproprietari e Municipio), dopo discussioni e scambi epistolari, si sono accordate per un prezzo di alienazione al comune del mappale di fr\n470.-/mq.\n5. Nella propria seduta del 31 gennaio 2005 il Consiglio Comunale di M__________\nha respinto il conseguente messaggio municipale per la concessione del\nrelativo credito, ritenendo che l’indennizzo avrebbe dovuto e debba essere fissato dal Tribunale di espropriazione.\n6. Il 24 febbraio 2005 i comproprietari hanno presentato una notifica di pretese\ndi indennità per espropriazione materiale di almeno fr 456'000.- per la\nsuperficie vincolata.\nIl 22 marzo 2005, in risposta, il Comune di M__________ ha considerato un valore indicativo di fr 380.-/mq per espropriazione materiale, ed ha chiesto\nl’estensione dell’espropriazione a quella formale.\n7. Il 5 febbraio 2007 gli atti sono stati trasmessi al Presidente supplente avv. Stefano Camponovo, Lugano.\n8. L’udienza di notifica delle prove ha avuto luogo il 27 aprile 2007, mentre il\n12 giugno 2007 si è svolto il sopralluogo.\n9. Alle parti è stata assegnata la facoltà di produrre un memoriale conclusivo.\nIl Comune non ne ha fatto uso; gli istanti il 10 gennaio 2008 si sono riconfermati nelle loro tesi (fr. 636'000.- per espropriazione formale, dei quali fr. 456'000.- per espropriazione materiale).\nin diritto 10. La proprietà è garantita; in caso di espropriazione o di restrizione\nequivalente della proprietà è dovuta piena indennità\n(art. 26 CF).\nDi conseguenza, ai sensi dell'art. 5 LPT il diritto cantonale deve prevedere\nun'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da\npianificazioni secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio\ndel 22 giugno 1979; per le restrizioni della proprietà equivalenti ad\nespropriazioni derivanti da pianificazioni, secondo detta legge, è dovuta piena\nindennità.\nLa legislazione ticinese, all'art. 42 LALPT, ha espressamente indicato che\nper le limitazioni\ndei diritti previsti dal PR non è dovuto indennizzo alcuno, eccettuato quando\nesse equivalgono ad un'espropriazione materiale; si applica a questo riguardo\nla legge cantonale d'espropriazione.\nL'art. 39 cpv. 1 Lespr prevede in effetti che pretese derivanti da vincoli che\nconfigurano gli estremi dell'espropriazione materiale debbano essere fatte\nvalere - come detto - entro il termine di dieci anni dal giorno in cui è\nentrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono fare derivare le suddette\npretese.\n11. Secondo la vigente giurisprudenza, vi è espropriazione materiale, che dà\ndiritto ad una piena\nindennità, quando l'uso attuale od il prevedibile uso futuro di una proprietà\nimmobiliare é vietato o ridotto in modo particolarmente grave, così che il\nproprietario colpito è privato delle facoltà essenziali dipendenti dal diritto\ndi proprietà medesimo. Una limitazione di minore rilievo può ugualmente\ncostituire espropriazione materiale ove essa colpisca un solo proprietario od\nun numero ristretto di proprietari in modo tale che, fosse loro negato\nl'indennizzo, essi sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della\ncomunità, un sacrificio per loro eccessivo ed incompatibile con il principio\ndella parità di trattamento. In entrambi i casi il miglior uso del fondo è da\nprendere in considerazione solo se, al momento determinante, esso appare come\nmolto probabile in un prossimo avvenire; un tale miglior uso del fondo va\nriferito, di regola, alle concrete - in fatto e per legge - possibilità"}