Difatti il terreno resta accessibile a valle dal sentiero pedonale che è percorribile anche con carriole a motore e che è ampiamente sufficiente per la manutenzione minima annuale (art. 16 let. b NAPR); anzi, come già rilevato in altra sede, rappresenta la via più comoda per il carico ed il trasporto della vegetazione potata. Di conseguenza l’intervento espropriativo, peraltro da tempo prevedibile, non impedisce l’uso conforme del terreno né lo rende oltremodo difficoltoso e tanto meno vanifica concrete aspettative di miglior uso. Pertanto non può essere riconosciuta alcuna indennità sulla base dell’art. 11 let.