Infatti, considerato che anche questa fonte di espropriazione materiale presuppone la verosimiglianza dell’edificabilità del fondo (DTF 116 Ib 379 c. 6c, 119 Ib 138 c. 6; TRAM 5.10.2005 N. 50.2005.1 in re H. c. 2.4.6), e che in concreto quest’ultima è stata negata, non sono dati, nemmeno sotto questo profilo, gli estremi di un’espropriazione materiale. 6.Considerato quanto sopra l’indennità va stimata sulla base dei criteri validi in tema di espropriazione formale. Assodato che il mapp. no. 406 è inedificabile, l’estimo si fonda sui prezzi ufficiali risultanti da transazioni immobiliari stipulate negli anni immediatamente precedenti l’anticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr.