fotografica). In queste condizioni è palese che nel 2002 non poteva essere formulata alcuna prognosi attendibile favorevole all’edificabilità del fondo e che il nuovo PR si è sostanzialmente limitato a confermarne l’inedificabilità preesistente. Pertanto il mapp. no. 406 non è stato oggetto di espropriazione materiale. 5.5. Né a diversa conclusione si arriverebbe esaminando la fattispecie nell’ottica della teoria del sacrificio eccessivo riconducibile ad una violazione del principio della parità di trattamento. Infatti, considerato che anche questa fonte di espropriazione materiale presuppone la verosimiglianza dell’edificabilità del fondo (DTF 116 Ib 379 c. 6c, 119 Ib 138 c. 6;