406 le scelte pianificatorie comunali non sono state contestate, indizio questo, secondo la giurisprudenza, del fatto che il proprietario non avesse l’intenzione di destinare il fondo ad un miglior uso (RDAT II-1996 no. 46). Infine, la part. no. 406 non apparteneva neppure al territorio largamente edificato (sul concetto Riva, op. cit., no. 159; DTF 122 II c. 6a; TF 18.4.2006 N. 1A.236/2005 c. 4) essendo adagiata sul fianco di una valle, a nord/nord-est della Chiesa, costituita prevalentemente da superficie boschiva e vigneti (cfr. doc. fotografica).