406 non era edificabile poiché già in base al previgente PR del 1982 – che non fu impugnato e la cui contenibilità era stata giudicata ragionevole (ris. del Consiglio di Stato 19.10.1982 p. 12) – il fondo era escluso dalla zona edificabile (cfr. piano delle zone). Nonostante l’accessibilità offerta dalla strada al mapp. no. 408, la particella nemmeno poteva dirsi convenientemente urbanizzata specie perché era quasi totalmente estromessa dal PGC approvato il 6.12.1991; solo una minima parte a confine con la strada era situata entro i limiti del piano, tuttavia contraddistinta come zona verde/AP (cfr. piano PGC).