{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-03-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2005-3-1_2008-03-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97907&nX40_KEY=4921871&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8725ce73570b8389b1ae366eb6fff15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.3-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 10.03.2008 10.2005.3-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 10.03.2008 10.2005.3-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 10.03.2008 10.2005.3-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale nell'ambito dell'acquisizione parziale di un fondo per la realizzazione di un posteggio pubblico (indennità per terrenti posti fuori la zona edificabile)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:25:30", "Checksum": "2eb470942020d99c7f891d3a9b4cf2c3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 10.03.2008 10.2005.3-1\nRegesto:\nEspropriazione formale nell'ambito dell'acquisizione parziale di un fondo per la realizzazione di un posteggio pubblico (indennità per terrenti posti fuori la zona edificabile)\n\nprima volta allestisce un piano di utilizzazione conforme alle esigenze della\ncostituzione e della Legge sulla pianificazione del territorio (LPT), dà luogo\nad una cosiddetta non-attribuzione che di principio non è indennizzabile. Poco\nimporta, in questo caso, che il terreno fosse edificabile in base al diritto\nprevigente poiché il proprietario non ha il diritto di vedersi assegnato il\nfondo ad una zona edificabile o mantenuto un certo regime pianificatorio\nnemmeno se il fondo è urbanizzato (Riva, op. cit., no. 114, 141-145; DTF\n122 II 326 c. 4c, 123 II 481 c. 6b-c, 125 II c. 3b; TF 18.4.2006 N.\n1A.236/2005 c. 2).\nIn via eccezionale una non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di\nindennizzo solo se circostanze particolari, concrete ed oggettive, avrebbero\ngiustificato l’inserimento del fondo in una zona edificabile. Questa ipotesi\npotrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse nel contempo edificabile o\nquantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse compreso\nnel piano generale delle canalizzazioni (PGC) ed il proprietario avesse\ninvestito somme considerevoli in vista della sua urbanizzazione ed\nedificazione; oppure qualora il fondo fosse situato in un territorio già\nlargamente edificato; oppure ancora qualora l’azzonamento favorevole fosse\nlegittimato da motivi riconducibili al principio della buona fede (Riva,\nop. cit., no. 146-160; DTF 121 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6a, 125 II 431\nc. 4a; TF 18.4.2006 N. 1A.236/2005).\n5.3. Il primo PR di cui si dotò il Comune di __________ risale al 1982 e fu ancora\napprovato in applicazione della Legge edilizia del 19.2.1973 (cfr. ris. del\nConsiglio di Stato 19.10.1982). Pertanto il primo piano di utilizzazione\nconforme alla LPT, risultato da una revisione globale della situazione\npianificatoria, è il PR approvato nel 2002.\nNe consegue che l’esclusione del mapp. no. 406 dalla zona edificabile, avvenuta\nin tale ambito, si configura come non-attribuzione.\n5.4. Nel 2002 il mapp. no. 406 non era edificabile poiché già in base al previgente\nPR del 1982 – che non fu impugnato e la cui contenibilità era stata giudicata\nragionevole (ris. del Consiglio di Stato 19.10.1982 p. 12) – il fondo era\nescluso dalla zona edificabile (cfr. piano delle zone).\nNonostante l’accessibilità offerta dalla strada al mapp. no. 408, la particella\nnemmeno poteva dirsi convenientemente urbanizzata specie perché era quasi\ntotalmente estromessa dal PGC approvato il 6.12.1991; solo una minima parte a\nconfine con la strada era situata entro i limiti del piano, tuttavia\ncontraddistinta come zona verde/AP (cfr. piano PGC).\nNon risulta peraltro che il proprietario abbia mai affrontato una qualsiasi\nspesa in vista dell’urbanizzazione e dell’edificazione del terreno; anzi, quantomeno\nfino alla data del sopralluogo, nemmeno ha adempiuto all’obbligo di pulire\nregolarmente il terreno lasciando che venisse invaso da vegetazione spontenea. Parimenti\nnon emerge alcun elemento o indizio che potesse destare nel proprietario una\nlegittima aspettativa edilizia, né il Comune ha mai fornito assicurazioni circa\nl’eventuale edificabilità futura del fondo. Quest’ultima, comunque, si poneva\nmanifestamente in contrasto con gli obiettivi del nuovo PR stando ai quali la\nproprietà non costituiva una necessità nell’azzonamento a fini edilizi privati.\nTanto è vero che, a fronte dell’accertata sottoccupazione delle zone edificabili,\nil Consiglio di Stato ha sottolineato come la contenibilità del PR fosse\nlargamente superiore alle prevedibili necessità di sviluppo demografico ed\nedilizio e come non fossero necessarie ulteriori zone edificabili (cfr. ris.\ndel Consiglio di Stato 5.3.2002 p. 13). Per quanto riferite al mapp. no. 406 le\nscelte pianificatorie comunali non sono state contestate, indizio questo,\nsecondo la giurisprudenza, del fatto che il proprietario non avesse\nl’intenzione di destinare il fondo ad un miglior uso (RDAT II-1996 no.\n46).\nInfine, la part. no. 406 non apparteneva neppure al territorio largamente\nedificato (sul concetto Riva, op. cit., no. 159; DTF 122 II c. 6a; TF\n18.4.2006 N. 1A.236/2005 c. 4) essendo adagiata sul fianco di una valle, a\nnord/nord-est della Chiesa, costituita prevalentemente da superficie boschiva e\nvigneti (cfr. doc. fotografica).\nIn queste condizioni è palese che nel\n2002 non poteva essere formulata alcuna prognosi attendibile favorevole\nall’edificabilità del fondo e che il nuovo PR si è sostanzialmente limitato a confermarne\nl’inedificabilità preesistente.\nPertanto il mapp. no. 406 non è stato oggetto di espropriazione materiale.\n5.5. Né a diversa conclusione si arriverebbe esaminando la fattispecie\nnell’ottica della teoria del sacrificio eccessivo riconducibile ad una\nviolazione del principio della parità di trattamento. Infatti, considerato che\nanche questa fonte di espropriazione materiale presuppone la verosimiglianza\ndell’edificabilità del fondo (DTF 116 Ib 379 c. 6c, 119 Ib 138 c. 6; TRAM\n5.10.2005 N. 50.2005.1 in re H. c. 2.4.6), e che in concreto quest’ultima è\nstata negata, non sono dati, nemmeno sotto questo profilo, gli estremi di\nun’espropriazione materiale.\n6.Considerato\nquanto sopra l’indennità va stimata sulla base dei criteri validi in tema di\nespropriazione formale. Assodato che il mapp. no. 406 è inedificabile, l’estimo\nsi fonda sui prezzi ufficiali risultanti da transazioni immobiliari stipulate\nnegli anni immediatamente precedenti l’anticipata immissione in possesso (art.\n19 Lespr.) – che in concreto risale alla primavera del 2007 – e riguardanti\nterreni che non hanno carattere edilizio.\nIl Tribunale ha focalizzato l’indagine sul comprensorio che si estende intorno\nal nucleo prescindendo dalle transazioni riferibili ad altre zone inedificabili"}