L’opposizione all’espropriazione e la domanda di modifica dei piani sono respinte. 2. L’opposizione all’anticipata immissione in possesso è respinta. 2.1. L’anticipata immissione in possesso è accordata a far tempo dalla data del presente giudizio ed è immediatamente esecutiva. 3. La tassa di giustizia per il presente giudizio in fr. 500.- è a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato fr. 700.- per ripetibili. 4. Contro la presente pronuncia è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 5. Intimazione a: