Ib 55, 115 Ib 94). Infatti la superficie esproprianda e costituita da semplice sedime incolto; - che grazie alla documentazione fotografica prodotta agli atti nemmeno sarà preclusa la possibilità di procedere all’estimo; - che pertanto l’opposizione all’anticipata immissione in possesso dev’essere respinta; - che comunque dalla data dell’immissione in possesso decorrono gli interessi al saggio usuale sull’indennità espropriativa (art. 52 cpv. 3 Lespr.); - che sull’indennità stessa il Tribunale si pronuncerà in separata sede. richiamata la legge di espropriazione dell’8 marzo 1971 dichiara e pronuncia: 1. L’opposizione all’espropriazione e la domanda di modifica dei piani sono respinte.