L’autorizzazione è peraltro accordata sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare la domanda di indennità (art. 51 Lespr.); - che trattandosi di un giudizio di mera apparenza è sufficiente dimostrare che esiste una ragionevole probabilità che un ritardo si ripercuota negativamente sulla realizzazione dell’opera provocando inevitabili perdite economiche (RDAT 1981 no. 68, 1988 no. 66); - che in concreto i requisiti di legge sono adempiuti; - che l’opposizione e la domanda di modifica dei piani sono respinte in questa sede; - che il credito è stato concesso, i lavori sono già stati deliberati e la licenza edilizia è cresciuta in giudicato.