che, in concreto, nessuno dei requisiti cui è subordinato l’eventuale riesame del PR risulta adempiuto, né l’espropriato sostiene il contrario. In effetti il piano è di recente approvazione e non vi è motivo di ritenere che nell’ambito della procedura di approvazione l’interessato non abbia potuto cogliere e/o contestare la natura e lo scopo delle restrizioni imposte sul fondo, così come non risulta che, da allora, le circostanze siano cambiate in modo sostanziale; - che pertanto la pubblica utilità dell’opera non può essere rimessa in discussione; - che l’intervento espropriativo al mapp. no. 406 si estende fino al confine con il mapp.