{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-03-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2005-3-1_2007-03-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97900&nX40_KEY=4921953&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "72cb98ebde35eb16e24570e7ba38fce0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.3-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 10.03.2007 10.2005.3-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 10.03.2007 10.2005.3-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 10.03.2007 10.2005.3-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Decisione del TE sull'opposizione all'espropriazione, la domanda di modifica dei piani e l'anticipata immissione in possesso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:12:53", "Checksum": "c3e3625b9b6b0a112e14ffaa1ba357f7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 10.03.2007 10.2005.3-1\nRegesto:\nDecisione del TE sull'opposizione all'espropriazione, la domanda di modifica dei piani e l'anticipata immissione in possesso\n\n\nqualora le stesse venissero accolte. L’autorizzazione è peraltro accordata\nsempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare la domanda di\nindennità (art. 51 Lespr.);\n- che trattandosi di un giudizio di mera apparenza è sufficiente dimostrare che\nesiste una ragionevole probabilità che un ritardo si ripercuota negativamente\nsulla realizzazione dell’opera provocando inevitabili perdite economiche (RDAT\n1981 no. 68, 1988 no. 66);\n- che in concreto i requisiti di legge sono adempiuti;\n- che l’opposizione e la domanda di modifica dei piani sono respinte in questa\nsede;\n- che il credito è stato concesso, i lavori sono già stati deliberati e la\nlicenza edilizia è cresciuta in giudicato. Ciò giustifica l’urgenza ritenuto\nche un rinvio comporterebbe senz’altro un pregiudizio finanziario;\n- che dal canto suo l’opponente non ha dimostrato né reso verosimile che il suo\ninteresse privato al mantenimento del possesso meriti maggior protezione di\nquello dell’ente pubblico alla puntuale esecuzione dell’opera;\n- che, d’altra parte, la misura non provoca danni irreparabili all’espropriato,\nrequisito adempiuto soltanto qualora il pregiudizio fosse irreversibile ed il\nripristino della situazione anteriore praticamente escluso (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 76 no. 9; DTF 110 Ib 55, 115 Ib 94). Infatti la\nsuperficie esproprianda e costituita da semplice sedime incolto;\n- che grazie alla documentazione fotografica prodotta agli atti nemmeno sarà\npreclusa la possibilità di procedere all’estimo;\n- che pertanto l’opposizione all’anticipata immissione in possesso dev’essere\nrespinta;\n- che comunque dalla data dell’immissione in possesso decorrono gli interessi\nal saggio usuale sull’indennità espropriativa (art. 52 cpv. 3 Lespr.);\n- che sull’indennità stessa il Tribunale si pronuncerà in separata sede.\nrichiamata la legge di espropriazione dell’8 marzo 1971\ndichiara\ne pronuncia: 1. L’opposizione all’espropriazione e la domanda di modifica dei piani sono respinte.\n2. L’opposizione all’anticipata immissione in\npossesso è respinta.\n2.1. L’anticipata immissione in possesso è accordata a far tempo dalla data del\npresente giudizio ed è immediatamente esecutiva.\n3. La tassa di giustizia per il presente giudizio\nin fr. 500.- è a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere\nall’espropriato fr. 700.- per ripetibili.\n4. Contro la presente pronuncia è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n5. Intimazione a:\n|\n|\n- -\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Enzo Barenco"}