{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-03-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2005-3-1_2007-03-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97900&nX40_KEY=4921953&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "72cb98ebde35eb16e24570e7ba38fce0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.3-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 10.03.2007 10.2005.3-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 10.03.2007 10.2005.3-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 10.03.2007 10.2005.3-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Decisione del TE sull'opposizione all'espropriazione, la domanda di modifica dei piani e l'anticipata immissione in possesso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:12:53", "Checksum": "c3e3625b9b6b0a112e14ffaa1ba357f7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 10.03.2007 10.2005.3-1\nRegesto:\nDecisione del TE sull'opposizione all'espropriazione, la domanda di modifica dei piani e l'anticipata immissione in possesso\n\n\n1984, vol. II, p. 727);\n- che giusta l’art. 24 cpv. 2 let. a Lespr. l’espropriato ha facoltà di opporsi\nall’espropriazione;\n- che tale facoltà è corollario dell’art. 2 Lespr. – che a sua volta sancisce\nil principio della presunzione di pubblica utilità per le opere realizzate dal\nCantone e dai Comuni – ed ha indubbia valenza giuridica qualora l’opera non\nfigurasse nel PR poiché, in tale evenienza, consente al soggetto colpito di\ncontestarne la legittimità nell’ambito del procedimento espropriativa\nassoggettando l’opera stessa a quell’esame di pubblica utilità che ancora non\nha subito e garantendo al privato l’esercizio del diritto di essere sentito;\n- che, per contro, qualora la pubblica utilità fosse già stata riconosciuta dal\nConsiglio di Stato contestualmente all’approvazione del PR (art. 40 cpv. 2\nLALPT) il Giudice delle espropriazioni non è più confrontato con una sola\npresunzione bensì con una certezza (praesumptio juris et de jure) per cui la\nprova del contrario non è più ammissibile per ovvi motivi di sicurezza\ngiuridica e di separazione dei poteri (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1\nno. 13 in fine; RDAT I-1993 no. 49; TRAM 23.6.2004 N. 50.2003.16\nin re L.);\n- che, come già rilevato, l’opera in oggetto è prevista dal PR vigente\napprovato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 5.3.2002. Perciò essa è di\nriconosciuta ed accertata pubblica utilità (art. 40 cpv. 2 LALPT);\n- che, sotto questo profilo, l’opposizione all’espropriazione è dunque\ninammissibile;\n- che, invero, la legittimità di un PR potrebbe ancora essere contestata in\nsede di applicazione concreta ma soltanto alla condizione che, all’atto di\nadozione del piano, l’interessato non abbia potuto recepire le restrizioni\nimposte o non abbia avuto la possibilità di impugnarle, oppure se le\ncircostanze che le avevano giustificate fossero sostanzialmente mutate (DTF\n123 II 337 c. 3a; RDAT I-1995 no. 30; TRAM 23.6.2004 N.\n50.2003.16 in re L.);\n- che, in concreto, nessuno dei requisiti cui è subordinato l’eventuale riesame\ndel PR risulta adempiuto, né l’espropriato sostiene il contrario. In effetti il\npiano è di recente approvazione e non vi è motivo di ritenere che nell’ambito della\nprocedura di approvazione l’interessato non abbia potuto cogliere e/o\ncontestare la natura e lo scopo delle restrizioni imposte sul fondo, così come\nnon risulta che, da allora, le circostanze siano cambiate in modo sostanziale;\n- che pertanto la pubblica utilità dell’opera non può essere rimessa in\ndiscussione;\n- che l’intervento espropriativo al mapp. no. 406 si estende fino al confine\ncon il mapp. no. 407 e di conseguenza comporta la chiusura dell’accesso diretto\nverso/dalla strada al mapp. no. 408. Dal progettato posteggio pubblico,\nrispettivamente dal piazzale antistante il cimitero, l’accesso risulta peraltro\nimpossibile in ragione del forte dislivello del terreno e del muro di sostegno\nall’opera pubblica (cfr. piano no. 02);\n- che per questo motivo l’opponente sollecita una modifica dei piani pubblicati\ne propone, come detto, la costruzione di un posteggio sul suo terreno (cfr.\nlettera 14.7.2006 e piano allegato). Ciò permetterebbe di mantenere l’accesso a\nmonte indispensabile sia per le opere di manutenzione, sia per non pregiudicare\nun eventuale miglior uso futuro del fondo;\n- che la presunzione di pubblica utilità di un’opera si estende anche ai piani\ncostruttivi dell’opera stessa (cfr. RDAT I-1993 no. 49); di conseguenza\nla domanda dell’espropriato potrebbe essere respinta già solo per questo motivo\ne sulla base delle considerazioni di cui sopra;\n- che in aggiunta va rilevato che il mapp. no. 406, oltre ad essere\nparzialmente colpito con un vincolo di protezione, è anche escluso dalla zona\nedificabile e dal PGC. Di conseguenza il miglior uso futuro ventilato\ndall’opponente è un’ipotesi poco attendibile, tanto più che, per dichiarazione\ndello stesso Consiglio di Stato, la contenibilità del PR non giustifica\nulteriori ampliamenti della zona edificabile (cfr. ris. no. 1015 del 5.3.2002\np. 13);\n- che, ciò considerato, le necessità dell’espropriato sono limitate alla sola manutenzione\ndel fondo, intervento per il quale il sentiero pedonale a valle, percorribile\ncon una carriola eventualmente anche a motore, è idoneo e sufficiente. Del\nresto già ora lo stazionamento sullo slargo a monte è quantomeno precario per\nlo spazio ridotto e poiché il veicolo invade parzialmente il sedime stradale.\nInoltre, come ben rileva il Comune, al momento della pulizia o della potatura è\npiù semplice trasportare il legname e la vegetazione di scarto verso il basso\nche non verso la parte alta del terreno;\n- che sotto questo profilo la modifica richiesta si tradurrebbe in una vera e propria\nmiglioria – giacché comporta la costruzione a nuovo di un posteggio oggi\ninesistente – che appare sproporzionata a fronte delle ridotte possibilità di\nsfruttamento del fondo;\n- che, in ogni caso, il proprietario confinante con una strada non può invocare\nla garanzia della proprietà sancita dall’art. 26 cpv. 1 CF per opporsi a\nregolamentazioni del traffico che non rendono impossibile né pregiudicano in\nmodo insostenibile l’utilizzo del fondo conformemente alla sua destinazione (DTF\n131 I 12 ss);\n- che pertanto la domanda di modifica dei piani è respinta;\n- che l’ente espropriante può chiedere l’immissione in possesso prima della\nstima e del pagamento dell’indennità qualora renda verosimile che un ritardo\nnell’inizio dei lavori sarebbe di pregiudizio all’opera. Tuttavia, fintanto che\nsulle opposizioni all’espropriazione e sulle domande di modifica dei piani non\nsia stata presa una decisione definitiva, l’immissione in possesso può essere\nconcessa solo nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili"}