{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-03-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2005-3-1_2007-03-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97900&nX40_KEY=4921953&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "72cb98ebde35eb16e24570e7ba38fce0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.3-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 10.03.2007 10.2005.3-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 10.03.2007 10.2005.3-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 10.03.2007 10.2005.3-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Decisione del TE sull'opposizione all'espropriazione, la domanda di modifica dei piani e l'anticipata immissione in possesso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:12:53", "Checksum": "c3e3625b9b6b0a112e14ffaa1ba357f7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 10.03.2007 10.2005.3-1\nRegesto:\nDecisione del TE sull'opposizione all'espropriazione, la domanda di modifica dei piani e l'anticipata immissione in possesso\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 16 marzo 2007 |\nDecisione In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\ning. Giorgio Caprara ing. Eraldo Pianetti |\n|\nSegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da\n|\n|\nISEP 1 rappr. dal RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOES 1 rappr. dall’ RA 2\n|\n|\n|\ninerente la realizzazione del posteggio P11 al cimitero,\nrelativamente al mapp. no. 406 RFD __________ |\ned ora sull’opposizione all’espropriazione, la domanda di modifica dei piani e l’istanza di anticipata immissione in possesso,\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato in fatto ed in diritto\n-\nche il Comune di __________ intende costruire il posteggio P11 di PR adiacente al\ncimitero, opera che comporta l’espropriazione parziale del mapp. no. 406;\n- che il Consiglio Comunale ha approvato il credito nel corso della seduta del\n4.10.2004 (MM 4-2004-2008 del 30.8.2004). La risoluzione è stata ratificata\ndalla Sezione degli enti locali il 28.12.2004;\n- che gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 23.2 al 24.3.2005;\n- che l’espropriazione del mapp. no. 406 è chiesta in ragione di mq 210 contro\nversamento di un’indennità di fr. 5.- il mq (cfr. tabella di espropriazione);\n- che con memoria 20.3.2005 il proprietario si è opposto all’espropriazione\nargomentando che l’intervento priva il fondo dell’accesso attualmente dato\nattraverso l’area colpita da espropriazione; da ciò la pedissequa domanda di\nmodifica dei piani tendente ad ottenere un accesso come quello attuale. Egli ha\nnotificato, inoltre, una pretesa di indennizzo di fr. 200.- il mq;\n- che l’espropriato, regolarmente citato, non è comparso all’udienza di\nconciliazione del 6.9.2005;\n- che alla successiva udienza del 5.10.2005 il Comune ha accettato di valutare\nla possibilità di ripristinare un accesso al terreno;\n- che, in esito ad uno studio del progettista, il Comune si è quindi dichiarato\ndisposto a realizzare un accesso a lato del posteggio no. 9 mediante una rampa\no una scala della larghezza di ml 1.50, rifiutando però di assumersene i costi\n(cfr. lettera del 18.10.2005);\n- che con scritto 30.1.2006 l’espropriato ha bocciato tale soluzione\npretendendo invece, a spese del Comune, la formazione di un piazzale sul suo terreno\nsostenuto con un muro ed accessibile con un furgone in modo da consentire la\nsosta e la manutenzione del fondo;\n- che al sopralluogo esperito in contraddittorio il 21.6.2006 le parti hanno\nnuovamente risolto di tentare di trovare una soluzione amichevole;\n- che con scritto 3.7.2006 il Municipio ha così suggerito una variante al progetto\nconsistente nella costruzione di una rampa larga ml 1.75 che, partendo dal\nposteggio no. 1, scende parallela al confine del fondo ed al muro di sostegno\ndel piazzale antistante il cimitero; l’accesso veicolare alla rampa è dato dal\npiazzale stesso (cfr. piano 28.6.2006 allegato). Il Municipio ha peraltro\npuntualizzato di non volersi sobbarcare la relativa spesa preventivata in fr.\n17'750.-;\n- che con successivo scritto del 14.7.2006 l’espropriato ha rifiutato la\nvariante sollecitando, di rimando, la formazione di un posteggio, sempre a\nspese del Comune (cfr. piano allegato). Tale soluzione avrebbe il vantaggio di\nnon sacrificare alcuno dei posteggi pubblici e di tener conto sia dell’obbligo\ndi manutenzione che dei bisogni futuri del fondo dipendenti da modifiche del PR\nche dovessero consentire uno sfruttamento diverso e più esteso rispetto a\nquello attuale (cfr. lettera del 13.9.2006);\n- che nella restante corrispondenza le parti hanno mantenuto le rispettive\nposizioni;\n- che con istanza 19.1.2007 il Comune ha postulato l’anticipata immissione in\npossesso, provvedimento al quale l’espropriato si è opposto (cfr. lettera\ndell’8.2.2007);\n- che il mapp. no. 406 è un fondo di complessivi mq 3199 confinante con la\nChiesa parrocchiale ed il cimitero. Esso è in forte declivio ed ancora al\nsopralluogo del 21.6.2006 si presentava incolto e coperto di vegetazione\nboschiva spontanea (cfr. documentazione fotografica). Stando al vigente PR\n(revisione), approvato con risoluzione no. 1015 del 5.3.2002, la superficie\nesproprianda è gravata con un vincolo a destinazione posteggio (P11 Cimitero)\nmentre la parte restante del terreno è esclusa dalla zona edificabile ed in\nparte colpita con un vincolo di protezione del monumento storico (cfr. piano\ndel traffico, piano delle zone e piano del paesaggio). Sia aggiunto che le\nmodifiche ordinate dal Consiglio di Stato nell’ambito dell’approvazione del PR\nnon coinvolgono il mapp. no. 406;\n- che il proprietario non ha impugnato né il vincolo né gli azzonamenti sanciti\ndal PR;\n- che attualmente il fondo gode di due accessi: uno a valle, sotto alla Chiesa,\ndato da un sentiero pedonale che ha una larghezza iniziale di ml 1.60 e poi\nvariabile di ml 1.20/1.40, ed uno a monte attraverso il fronte sulla strada al\nmapp. no. 408 dove il fondo presenta uno spiazzo (cfr. verbale di sopralluogo\n21.6.2006; piano del traffico);\n- che nella parte a monte il fondo non dispone, attualmente, di alcun posteggio\nconforme autorizzato mediante permesso di costruzione;\n- che un intervento espropriativo, come ogni atto limitativo dei diritti di\nproprietà, deve rispondere ad un interesse pubblico e rispettare il principio\ndi proporzionalità. Occorre cioè, da un canto, che sia preordinato al\nperseguimento di fini pubblici preponderanti rispetto a quelli meramente\nprivati e, d’altro canto, che si configuri come mezzo idoneo al raggiungimento\ndello scopo prestabilito (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes,\n1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; Grisel, Traité de droit administratif,"}