- che pertanto l’opposizione è da respingere; - che il giudizio sull’indennità – tema contestato da alcuni comproprietari – e sulle ripetibili agli aventi diritto seguirà separatamente quando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato (art. 45 cpv. 5 Lespr.). per i quali motivi, richiamata la Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. L’opposizione all’espropriazione è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese per il presente giudizio di fr. 500.- sono a carico del Comune di V__________.