p LALPT) ed è di riconosciuta ed accertata pubblica utilità (art. 40 cpv. 2 LALPT); - che per quanto è intesa a riavviare il dibattito sulla pubblica utilità, l’opposizione è dunque irricevibile, il tema essendo già stato definitivamente risolto con l’approvazione del PR; - che invero la legittimità di un PR potrebbe ancora essere contestata in sede di applicazione concreta ma soltanto qualora, all’atto di adozione del piano, l’interessato non avesse potuto recepire le restrizioni imposte o non avesse avuto la possibilità di impugnarle, oppure se le circostanze le avevano giustificate fossero sostanzialmente mutate (DTF 123 II 337 c. 3a; RDAT I-1995 no. 30; TRAM 23.6.2004 N. 50.2003.16); -