– che a sua volta sancisce il principio della presunzione di pubblica utilità per le opere realizzate dal Cantone o dai Comuni – ed ha indubbia valenza giuridica qualora l’opera non figurasse nel PR poiché in tale evenienza consente al soggetto colpito di contestarne la legittimità nell’ambito del procedimento espropriativi assoggettando l’opera stessa a quell’esame di pubblica utilità che ancora non ha subito e garantendo al privato l’esercizio del diritto di essere sentito (RDAT 1986 no. 74); - che di contro qualora la pubblica utilità fosse già stata riconosciuta dal Consiglio di Stato contestualmente all’approvazione del PR (art. 40 cpv.