{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2005-2-1_2006-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=89231&nX40_KEY=4921978&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2d555849f72bad11aea26d9102c85706"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.2-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 03.04.2006 10.2005.2-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 03.04.2006 10.2005.2-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 03.04.2006 10.2005.2-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale per acquisizione di una strada coattiva (relativamente all'indennità)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:36:42", "Checksum": "e1d3dc045290920ae5c2d236066a1c25", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 03.04.2006 10.2005.2-1\nRegesto:\nespropriazione formale per acquisizione di una strada coattiva (relativamente all'indennità)\n\n\nqualora, all’atto di adozione del piano, l’interessato non avesse potuto\nrecepire le restrizioni imposte o non avesse avuto la possibilità di\nimpugnarle, oppure se le circostanze le avevano giustificate fossero\nsostanzialmente mutate (DTF 123 II 337 c. 3a; RDAT I-1995 no. 30;\nTRAM 23.6.2004 N. 50.2003.16);\n-\nche in concreto nessuno dei\nsuddetti requisiti cui è subordinato l’eventuale riesame risulta adempiuto.\nD’altronde nemmeno gli opponenti sostengono il contrario;\n-\nche in effetti non vi è motivo di\nritenere che nell’ambito dell’iter di adozione del PR gli interessati non\nabbiano potuto cogliere o contestare le ragioni e le finalità dell’inserimento\ndi Via del S__________ nel piano viario quale strada aperta al pubblico;\n-\nche se vi sono stati cambiamenti dal\n1989 in poi, questi sono riconducibili all’espansione edilizia nella zona e\nquindi ad un addensamento progressivo degli insediamenti. Ciò giustifica, a\nmaggior ragione, il carattere pubblico della strada il cui primo tratto (mapp.\nno. 508), come detto, è già di proprietà comunale;\n-\nche del resto con l’intervento\nespropriativo il Comune altro non fa che dar seguito a suoi specifici obblighi:\nquello di attuare il PR e di equipaggiare le zone edificabili con opere di\nurbanizzazione pubbliche (art. 19 LPT; art. 78 e 79 LALPT);\n-\nche secondo gli opponenti il\nComune intenderebbe avvantaggiare la proprietaria della part. no. 525 (cfr.\nverbale 19.4.2005) offrendole, per mezzo della procedura espropriativa, quella\nvia d’accesso veicolare che altrimenti dovrebbe reclamare in sede civile, e\npermettendole così di edificare il fondo nonostante l’imbocco al terreno sia,\nasseritamene, pericoloso (cfr. decreto cit. del Pretore di Lugano del\n2.12.2004; ris. del Consiglio di Stato del 23.3.2005 sulla licenza edilizia);\n-\nche tali argomenti non sono pertinenti\nin questa sede. Eventuali contestazioni riferibili all’edificazione della part.\nno. 525 vanno sollevate infatti nell’ambito della procedura di rilascio del\npermesso di costruzione;\n-\nche gli opponenti hanno pure\nmanifestato il timore che il Comune intenda creare in futuro un collegamento\ntra Via al S__________ ed altre strade a scapito dei confinanti e della\ntranquillità dei luoghi;\n-\nche tuttavia nel vigente PR nulla\nrisulta in merito ad un simile collegamento ed il Comune, dal canto suo, ha\nesplicitamente negato una tale eventualità confermando che le revisioni del PR\nin atto non riguardano il piano viario (cfr. verbale 19.4.2005). In ogni caso, quand’anche\nin futuro l’ente pubblico dovesse decidere di realizzare un allacciamento con\naltre strade, gli interessati avrebbero facoltà di contestarlo nell’ambito\ndell’usuale procedura pianificatoria (art. 41 LALPT);\n-\nche tutto ciò considerato\nl’espropriazione è sorretta da un interesse pubblico e non disattende il\nprincipio di proporzionalità;\n-\nche pertanto l’opposizione è da\nrespingere;\n-\nche il giudizio sull’indennità –\ntema contestato da alcuni comproprietari – e sulle ripetibili agli aventi\ndiritto seguirà separatamente quando la presente sentenza sarà cresciuta in\ngiudicato (art. 45 cpv. 5 Lespr.).\nper i quali motivi,\nrichiamata la Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971,\ndichiara e pronuncia:\n1.\nL’opposizione\nall’espropriazione è respinta.\n2.\nLa tassa di giustizia e le spese\nper il presente giudizio di fr. 500.- sono a carico del Comune di V__________.\n3.\nContro la presente pronuncia è\ndata facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel\ntermine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.\n4. Intimazione a:\n|\n|\n- ISEP 1 - RA 2 - MCON 1 - MCON 7 - MCON 12 - MCON 13 - MCON 15 - RA 3\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Enzo Barenco"}