{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2005-2-1_2006-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=89231&nX40_KEY=4921978&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2d555849f72bad11aea26d9102c85706"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.2-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 03.04.2006 10.2005.2-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 03.04.2006 10.2005.2-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 03.04.2006 10.2005.2-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale per acquisizione di una strada coattiva (relativamente all'indennità)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:36:42", "Checksum": "e1d3dc045290920ae5c2d236066a1c25", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 03.04.2006 10.2005.2-1\nRegesto:\nespropriazione formale per acquisizione di una strada coattiva (relativamente all'indennità)\n\nCOCO\n1 composta da: MCON 2 (1/20) mapp. no. 451 MCON 3 (1/20) mapp. no. 452 MCON 4 (2/20) mapp. no. 503 MCON 5 (2/20) mapp. no. 504 MCON 6 (1/20) mapp. no. 505 MCON 8 (1/20) mapp. no. 512 MCON 9 (1/20) mapp. no. 515 MCON 10 (1/20) mapp. no. 516 MCON 11 (1/20) mapp. no. 517 MCON 14 (3/20) mapp. no. 520 MCON 16 (1/20) mapp. no. 697 tutti rappr. dall RA 2\nMCON 1 (1/20) mapp. no. 448\nMCON 7 (1/40) mapp. no. 506\nMCON 12 (1/40) mapp. no. 518, (1/40) map. No. 739\nMCON 13 (1/20) mapp. no. 519\nMCON 15 (1/20) mapp. no. 526\nMCON 17 (1/40) mapp. no. 525\n|\n|\n|\ntendente all'acquisizione di Via del S___, strada coattiva al mapp. no. 521 RFD di V.\n|\ned ora sull’opposizione all’espropriazione interposta da MCON 2, MCON 3, MCON 4, MCON 5, MCON 6, MCON 8, MCON 9, MCON 10, MCON 11, MCON 14, MCON 16,\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n-\nche Via al S__________ è una\nstrada a fondo cieco che serve l’omonimo quartiere di V__________ e si snoda\nsulle part. no. 508 e 521. Essa è stata costruita progressivamente, a partire\ndagli anni ‘60/’70, da privati che pure hanno provveduto a realizzare le\ninfrastrutture per urbanizzare la zona ed edificarla;\n-\nche il Comune ha avviato una\npolitica di riscatto delle strade private aperte al pubblico transito;\n-\nche in quest’ottica ha acquisito\nper donazione immobiliare il primo tratto di Via S__________ al mapp. no. 508\n(cfr. rogito no. 701 del 27.4.2005 del notaio avv. S. B__________);\n-\nche il secondo tratto della strada\nal mapp. no. 521 è attualmente costituito in comproprietà coattiva;\n-\nche non avendo raggiunto un’intesa\ncon tutti i comproprietari il Comune ha avviato la procedura espropriativa in\noggetto;\n-\nche gli atti sono stati pubblicati\ndal 7.2 all’8.3.2005;\n-\nche l’espropriazione si estende a\ntutta la part. no. 521 di mq 1668 ed è proposta a titolo gratuito (cfr. tabelle\ndi espropriazione);\n-\nche con riferimento alla proprietà\nMCON 17 il Pretore del Distretto di Lugano sez. 2 ha disposto l’iscrizione\nprovvisoria a RF di una rettifica tendente alla cancellazione del diritto a\nfavore del mapp. no. 525 alla quota di comproprietà di 1/40 sulla coattiva al\nmapp. no. 521 (cfr. decreto 2.12.2004 inc. no. IU.2004.412; estratto RF\naggiornato);\n-\nche i comproprietari MCON 7, MCON 13\ne MCON 12 hanno aderito incondizionatamente all’intervento espropriativo come proposto\nnella tabella d’esproprio (cfr. dichiarazioni agli atti);\n-\nche il comproprietario MCON 15 si\nè rimesso al giudizio del Tribunale;\n-\nche i comproprietari MCON 1 non\nhanno notificato alcuna pretesa né sollevato obiezioni nei termini di legge;\n-\nche con memoria 7.3.2005 i rimanenti\ncomproprietari hanno interposto opposizione all’espropriazione per carenza di\ninteresse pubblico avanzando peraltro, in via subordinata, una pretesa\nrisarcitoria di fr. 104.40 il mq corrispondente al valore ufficiale di stima;\n-\nche all’udienza di conciliazione\ndel 19.4.2005 l’opposizione è stata confermata integralmente;\n-\nche in data 15.6.2005 è stato\nesperito un sopralluogo;\n-\nche, indipendentemente dal\nsilenzio o dall’adesione manifestata da alcuni comproprietari, le contestazioni\nche altri hanno sollevato implicano l’emissione di un giudizio che esplicherà i\nsuoi effetti su tutti i litisconsorti;\n-\nche un intervento espropriativo,\ncome ogni atto limitativo dei diritti di proprietà, dev’essere sorretto da una\nbase legale, rispondere ad un interesse pubblico e rispettare il principio di\nproporzionalità (art. 36 Cost.). Occorre, cioè, da un canto che sia preordinato\nal perseguimento di fini pubblici preponderanti rispetto a quelli meramente\nprivatistici e, d’altro canto, che si configuri come mezzo idoneo al\nraggiungimento dello scopo perseguito rimanendo entro i limiti di quanto è\nstrettamente necessario all’esecuzione dell’intervento (Hess/Weibel, Das\nEnteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 10 no. 11 ss, 25 ss; Grisel,\nTraité de droit administratif, 1984, vol. II p. 727);\n-\nche giusta l’art. 24 cpv. 2 let a\nLespr. l’espropriato ha la facoltà di opporsi all’espropriazione;\n-\nche tale facoltà è corollario\ndell’art. 2 Lespr. – che a sua volta sancisce il principio della presunzione di\npubblica utilità per le opere realizzate dal Cantone o dai Comuni – ed ha\nindubbia valenza giuridica qualora l’opera non figurasse nel PR poiché in tale\nevenienza consente al soggetto colpito di contestarne la legittimità\nnell’ambito del procedimento espropriativi assoggettando l’opera stessa a\nquell’esame di pubblica utilità che ancora non ha subito e garantendo al\nprivato l’esercizio del diritto di essere sentito (RDAT 1986 no. 74);\n-\nche di contro qualora la pubblica\nutilità fosse già stata riconosciuta dal Consiglio di Stato contestualmente\nall’approvazione del PR (art. 40 cpv. 2 LALPT) il Giudice delle espropriazioni\nnon è più confrontato con una sola presunzione bensì con una certezza\n(praesumptio juris et de jure) per cui la prova del contrario non è più ammissibile\nper ovvi motivi di sicurezza giuridica e di separazione dei poteri (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 1 no. 13 in fine; RDAT 1984 no. 74 e 74, 1986 no. 66,\nI-1993 no. 49 c. 2; TRAM 23.6.2004 N. 50.2003.16);\n-\nche il vigente PR di V__________\napprovato il 5.12.1989 dal Consiglio di Stato annovera Via del S__________\nquale strada di quartiere Q2. In quanto tale essa appartiene alla rete viaria comunale\n(art. 28 cpv. 1, cpv. 2 let. p LALPT) ed è di riconosciuta ed accertata\npubblica utilità (art. 40 cpv. 2 LALPT);\n-\nche per quanto è intesa a\nriavviare il dibattito sulla pubblica utilità, l’opposizione è dunque irricevibile,\nil tema essendo già stato definitivamente risolto con l’approvazione del PR;\n-\nche invero la legittimità di un PR\npotrebbe ancora essere contestata in sede di applicazione concreta ma soltanto"}