che il presente giudizio rende priva d’oggetto l’istanza provvisionale; - che gli oneri di causa sono carico degli istanti in quanto parte soccombente (art. 28 e 31 LPamm.). Non si assegnano ripetibili. richiamati gli art. 61 ss Lespr., dichiara e pronuncia: 1. L’istanza di retrocessione è irricevibile. 2. L’istanza provvisionale è priva d’oggetto. 3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'200.- sono a carico degli istanti. Non si assegnano ripetibili. 4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 5. Intimazione a: