In quest’ottica l’uso di una certa terminologia durante i preliminari non è dunque decisivo ritenuto che, finalmente, la questione si è risolta con una transazione senza bisogno di adire la via giudiziaria; - che non essendo fondata su un procedimento espropriativo bensì su un contratto di diritto privato, l’istanza di retrocessione è irricevibile; - che, mancando il presupposto fondamentale, nemmeno è il caso di accertare d’ufficio se l’istanza possa eventualmente essere ricondotta ad altre fonti (art. 61 cpv. 1 let. a, b Lespr.), rispettivamente se sia tempestiva; - che il presente giudizio rende priva d’oggetto l’istanza provvisionale;