1 Lespr.). L’azione si prescrive in 1 anno dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del fatto che dà luogo al diritto alla retrocessione, e in ogni caso in 5 anni dall’alienazione o dalla diversa destinazione (art. 66 cpv. 2 Lespr.); - che la retrocessione presuppone imperativamente, quale antefatto, una procedura espropriativa. Occorre cioè che il diritto di cui è chiesta la retrocessione sia stato sottratto nell’ambito di un procedimento di espropriazione formale conformemente alla legge di espropriazione.