nonché art. 38 cpv. 1 let. e, cpv. 2, 70 Lespr.); - che l’espropriato che non vi abbia rinunciato con dichiarazione scritta può pretendere la retrocessione di un diritto sottrattogli, previo rimborso dell’indennità ricevuta e di un’eventuale indennità per deprezzamento, quando il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l’espropriazione è stata concessa (art. 61 cpv. 1 let. c, 63-65 Lespr.). La retrocessione del diritto espropriato può essere richiesta dall’espropriato o dai suoi eredi (art. 62 cpv. 1 Lespr.).