che le parti sono comparse all’udienza dell’8.11.2005; - che con successivo scritto 23.11.2005 gli istanti hanno dichiarato di voler mantenere la domanda di retrocessione sollecitando pure una nuova udienza per la notifica delle prove; - che l’istanza può essere risolta sulla base degli atti di causa (art. 70 Lespr., art. 48 LPamm.); - che le domande di retrocessione sono di competenza del Presidente del Tribunale di espropriazione cui è data facoltà di sostituire la propria competenza con quella del collegio giudicante (art. 38 cpv. 1 let. c, cpv. 2 Lespr.). Lo stesso vale per le domande provvisionali (art. 21 cpv. 2 LPamm. nella sua applicazione analogica nonché art. 38 cpv.