{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-11-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2005-12_2005-11-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=95225&nX40_KEY=4711265&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bebc3b92d59595a4b8d17b2628e35639"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2005.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.11.2005 10.2005.12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.11.2005 10.2005.12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 29.11.2005 10.2005.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procedura di retrocessione di diritti espropriati"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 21:33:43", "Checksum": "e8d9eb38b8d7498709a9259227324250", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 29.11.2005 10.2005.12\nRegesto:\nprocedura di retrocessione di diritti espropriati\n\n\n- che, invero, nell’ambito della trattativa per la cessione si è ripetutamente alluso all’”espropriazione” del fondo (cfr. inc. mutazione N. 5 138 02). Tuttavia, ciò è dovuto principalmente all’esistenza di vincoli e meglio di una limitazione del diritto di disporre peraltro menzionata a RF in vista della costruzione di una nuova strada cantonale, opera pubblica che avrebbe comportato, in difetto di accordo con il proprietario, la cessione coatta del terreno, per l’appunto nelle forme dell’espropriazione. In quest’ottica l’uso di una certa terminologia durante i preliminari non è dunque decisivo ritenuto che, finalmente, la questione si è risolta con una transazione senza bisogno di adire la via giudiziaria;\n- che non essendo fondata su un procedimento espropriativo bensì su un contratto di diritto privato, l’istanza di retrocessione è irricevibile;\n- che, mancando il presupposto fondamentale, nemmeno è il caso di accertare d’ufficio se l’istanza possa eventualmente essere ricondotta ad altre fonti (art. 61 cpv. 1 let. a, b Lespr.), rispettivamente se sia tempestiva;\n- che il presente giudizio rende priva d’oggetto l’istanza provvisionale;\n- che gli oneri di causa sono carico\ndegli istanti in quanto parte soccombente (art. 28 e 31 LPamm.). Non si\nassegnano ripetibili.\nrichiamati gli art. 61 ss Lespr.,\ndichiara e pronuncia:\n1. L’istanza di retrocessione è\nirricevibile.\n2. L’istanza provvisionale è priva d’oggetto.\n3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'200.- sono a carico degli istanti. Non si assegnano ripetibili.\n4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n5. Intimazione a:\n- RA 1, Bellinzona\n- RA 2\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Enzo Barenco"}