{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-11-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2005-12_2005-11-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=95225&nX40_KEY=4921988&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bebc3b92d59595a4b8d17b2628e35639"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.11.2005 10.2005.12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.11.2005 10.2005.12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 29.11.2005 10.2005.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procedura di retrocessione di diritti espropriati"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:41:14", "Checksum": "56e485851f328f89ad58751decd960f9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 29.11.2005 10.2005.12\nRegesto:\nprocedura di retrocessione di diritti espropriati\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 29 novembre 2005 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\ning. Gianfranco Sciarini ing. Giorgio Caprara |\n|\nsegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo sull’istanza di retrocessione promossa in data 15 settembre 2005 da\n|\n|\nISCE 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 3. MIST 3 4. MIST 4 Nestenbach tutti rappr. dall’ RA 1\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. da RA 2\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. n. 4543 RFD del Comune di B__________\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n- che la domanda in esame è finalizzata ad ottenere la retrocessione della part. no. 4543 sita nel Comune di B__________. Gli istanti sostengono che il terreno, già di proprietà di __________, fu acquistato all’inizio degli anni ‘70 nell’ambito di una procedura espropriativa dallo COEP 1 e che quest’ultimo, senza alcun formale avviso, ha ora innescato le pratiche per la cessione del fondo ad un terzo intenzionato a costruirvi una casa unifamiliare. Perciò e considerato che né il precedente proprietario né i suoi eredi hanno mai rinunciato alla retrocessione, gli istanti si ritengono legittimati a postularla in questa sede sulla base dell’art. 61 cpv. 1 let. c Lespr.;\n- che con istanza provvisionale del 30.9.2005, ribadite le suddette circostanze, la comunione ereditaria ha chiesto che sia fatto ordine allo COEP 1 di astenersi dal frazionare, dall’alienare, dall’edificare, direttamente o tramite terzi, così come di adottare ogni qualsiasi altro atto di disposizione avente per oggetto la part. no. 4543;\n- che con risposta 14.10.2005 lo COEP 1 ha chiesto, da un canto, che la domanda di retrocessione sia respinta poiché il trapasso non è avvenuto in via espropriativa e la pretesa è comunque prescritta e, d’altro canto, che la provvisionale sia dichiarata priva d’oggetto;\n- che le parti sono comparse all’udienza dell’8.11.2005;\n- che con successivo scritto 23.11.2005 gli istanti hanno dichiarato di voler mantenere la domanda di retrocessione sollecitando pure una nuova udienza per la notifica delle prove;\n- che l’istanza può essere risolta sulla base degli atti di causa (art. 70 Lespr., art. 48 LPamm.);\n- che le domande di retrocessione sono di competenza del Presidente del Tribunale di espropriazione cui è data facoltà di sostituire la propria competenza con quella del collegio giudicante (art. 38 cpv. 1 let. c, cpv. 2 Lespr.). Lo stesso vale per le domande provvisionali (art. 21 cpv. 2 LPamm. nella sua applicazione analogica nonché art. 38 cpv. 1 let. e, cpv. 2, 70 Lespr.);\n- che l’espropriato che non vi abbia rinunciato con dichiarazione scritta può pretendere la retrocessione di un diritto sottrattogli, previo rimborso dell’indennità ricevuta e di un’eventuale indennità per deprezzamento, quando il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l’espropriazione è stata concessa (art. 61 cpv. 1 let. c, 63-65 Lespr.). La retrocessione del diritto espropriato può essere richiesta dall’espropriato o dai suoi eredi (art. 62 cpv. 1 Lespr.). L’azione si prescrive in 1 anno dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del fatto che dà luogo al diritto alla retrocessione, e in ogni caso in 5 anni dall’alienazione o dalla diversa destinazione (art. 66 cpv. 2 Lespr.);\n- che la retrocessione presuppone imperativamente, quale antefatto, una procedura espropriativa. Occorre cioè che il diritto di cui è chiesta la retrocessione sia stato sottratto nell’ambito di un procedimento di espropriazione formale conformemente alla legge di espropriazione. Poco importa, invece, che la procedura si sia conclusa mediante sentenza o transazione dal momento che l’accordo stipulato dopo il deposito dei piani ha connotazione di contratto espropriativo di diritto amministrativo retto dal diritto pubblico ed ha forza di decisione (art. 43 e 44 Lespr.; Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 102 no. 4, ad art. 53 no. 1, 3, 12, ad art. 54 no. 1; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 762-763; Catenazzi, Rinuncia a un vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato, in Il Ticino e il diritto CFPG, p. 223);\n- che di conseguenza sfuggono alla procedura di retrocessione giusta la legge di espropriazione i diritti oggetto di transazioni extragiudiziarie poiché queste ultime non si configurano come contratti espropriativi bensì come contratti di diritto privato soggetti, semmai, alla giudicatura civile (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 54 no. 2, ad art. 102 no. 4; RDAT II-2002 no. 51);\n- che nella fattispecie concreta i documenti di causa attestano inequivocabilmente che il trapasso di proprietà della part. no. 4543 da __________ allo COEP 1 non è avvenuto in esito ad una procedura di espropriazione formale;\n- che infatti l’alienazione del fondo è stata definita nelle forme dell’atto pubblico e secondo le disposizioni del codice civile mediante contratto di compravendita immobiliare del 15.5.1973 del notaio avv. G__________ (cfr. estratto RF; rogito no. 247 del 15.5.1973; istanza di iscrizione 24.5.1973);\n- che per togliere, se ancora ve ne fossero, tutti i dubbi vi sono i registri del Tribunale di espropriazione sopracenerino, all’epoca già in funzione, nei quali non è catalogata alcuna procedura espropriativa avviata dallo COEP 1 contro __________ riguardo al mapp. no. 4543 dinanzi al Tribunale medesimo o a questi trasmessa dalla preesistente Commissione di espropriazione distrettuale al momento dell’entrata in vigore della legge di espropriazione del 8.3.1971;"}