3.La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili. 4.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 5.Intimazione a: | | - COES 6, __________; - RA 1, __________ | per il Tribunale di espropriazione la presidente la segretaria giurista Margherita De Morpurgo Paola Carcano