10. Le indennità espropriative sono completate con gli interessi a decorrere dal 1.04.2003, data per la quale è stata accordata l’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.), ai seguenti saggi fissati dal Tribunale federale: - 4% dal 1.04.2003 al 30.04.2003; - 3,5% dal 1.05.2003 in avanti. 11. Trattandosi di una procedura di espropriazione formale, i costi di causa sono da addebitarsi dell’ente espropriante. Poiché l’espropriata non si è avvalsa della consulenza di un legale, non si assegnano ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr.). Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara: 1. ISEP 1 verserà alla proprietaria del mapp.