, ad art. 19 no. 196-197 e 200; Grisel, op. cit., pag. 741; Wiederkehr, op. cit., p. 103 ss). La perdita di piantagioni si annovera tra i pregiudizi indennizzabili giusta l’art. 11 let. c Lespr. a condizione, però, che i vegetali estirpati svolgessero una particolare funzione estetico-protettiva o recassero un cospicuo valore botanico; un risarcimento è altresì ipotizzabile qualora la superficie espropriata – e quindi l’indennizzo espropriativo – fossero esigui a tal punto da non poter inglobare il valore delle piante stesse (RDAT 1985 no. 94, I-1993 no. 51 e, da ultimo, TRAM 19.6.2002 in re Comune di V./S.).