8.Il danno risarcibile per l’occupazione temporanea di un fondo durante i lavori di esecuzione di un’opera pubblica dev’essere stabilito sulla base della sua utilizzazione attuale, salvo che il proprietario renda attendibile un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lespr. (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 39; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF 109 Ib 273). Normalmente l’indennità annua per terreni edificabili è di fr. 0.50 il mq mentre quella per terreni agricoli ammonta a fr. 0.05 il mq. In concreto l’offerta dell’ente espropriante per l’occupazione temporanea di ca. 50 mq del mapp. no. 93 di V__________ è di fr. 5.-- a corpo, ossia di 1 cts.