{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-07-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-98-8_2005-07-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86196&nX40_KEY=4921997&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6204f0d2e1e1db6ed2e3f0ef5c213f8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.98-8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.07.2005 10.2004.98-8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.07.2005 10.2004.98-8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 29.07.2005 10.2004.98-8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale di parte di un fondo posto in zona edificabile (zona R3)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:45:34", "Checksum": "7018690365be4d15dc241ce1d99d196d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 29.07.2005 10.2004.98-8\nRegesto:\nespropriazione formale di parte di un fondo posto in zona edificabile (zona R3)\n\n7.La\nparticella esproprianda è un terreno situato a\nmonte della strada cantonale litoranea edificato con uno\nstabile abitativo plurifamiliare a carattere residenziale, direttamente accessibile\nsia dalla strada cantonale sia da via alla Stazzión e libero da oneri e da\nservitú.\nLa documentazione assunta agli atti attesta che il terreno è sovraedificato. In base alle norme di piano regolatore, infatti,\navrebbe potuto beneficiare di una superficie utile\nlorda (SUL) abitabile di 299.4 mq (499x0.6) pari a 99.80 mq per piano mentre\nha di fatto sfruttato una SUL di ca. 132 mq per piano (senza calcolare muri,\nscale, servizi, ecc.).\nDi conseguenza il valore reale al mq dovrebbe essere superiore al valore\nedilizio pieno. Per altro verso, tuttavia, in ragione dell’esaurimento degli\nindici, il sedime espropriando è terreno complementare ció che comporterebbe\nuna riduzione del valore, anche fino al 50%, rispetto al valore edilizio pieno\n(sulla nozione di “Vorgarten” cfr. Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no.\n106; RDAT 1981 no. 65; TRAM 16.2.2004 inc. no. 50.2003.2-4). Alla\nluce della situazione concreta nessuno dei due fattori pare preponderante per\ncui la plusvalenza dovuta alla sovraedificazione puó dirsi compensata con il\nminor valore indotto dalla complementarietà del terreno (RDAT II-1998\nno. 27).\nDetto questo, il fondo si caratterizza peró per una conformazione piuttosto\nirregolare; inoltre, trovandosi al livello della strada, è maggiormente esposto\nalle immissioni indotte da un traffico notoriamente intenso ció che ne\npregiudica sensibilmente la qualità di vita rispetto, ad esempio, ai fondi\nsopraelevati che peraltro godono di una certa panoramica, oppure ai fondi siti\na valle della strada lungo la riva del lago che sono disturbati solo nella\nparte retrostante.\nDi conseguenza, ritenuto che nel fissare l’importo\ndell’indennità il Tribunale di espropriazione non è vincolato dalle conclusioni\ndelle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr.), per il sedime scorporato l’indennità\nespropriativa è fissata in fr. 330.- il mq.\n8.Il\ndanno risarcibile per l’occupazione temporanea di un fondo durante i lavori di esecuzione\ndi un’opera pubblica dev’essere stabilito sulla base della sua utilizzazione\nattuale, salvo che il proprietario renda attendibile un miglior uso ai sensi\ndell’art. 12 cpv. 1 Lespr. (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 19 no. 39; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF\n109 Ib 273).\nNormalmente l’indennità annua per terreni\nedificabili è di fr. 0.50 il mq mentre quella per terreni agricoli ammonta a\nfr. 0.05 il mq.\nIn concreto l’offerta dell’ente espropriante per l’occupazione temporanea di\nca. 50 mq del mapp. no. 93 di V__________ è di fr. 5.-- a corpo, ossia di 1\ncts. il mq, un importo insufficiente poiché non risponde alla giurisprudenza\nacquisita.\nIl risarcimento è dunque fissato in fr. 0.50 il mq annui.\n9.9.1. L'espropriata si è rimessa al giudizio del Tribunale anche per quanto concerne l'indennità\nespropriativa dovuta dall'ente espropriante per la soppressione di varie\npiante.\n9.2. L’art. 11 lett. c Lespr., stabilisce che l'indennità comprende\nanche il corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato\npurché siano prevedibili secondo il corso ordinario delle cose quale\nconseguenza dell'espropriazione.\nLa normativa si riferisce a tutti i pregiudizi che potrebbero manifestarsi\noltre a quelli enumerati alle let. a) e b), fermo restando che il danno, la cui\nlegittimità risponde a criteri oggettivi e presuppone un nesso di causalità con\nl’evento espropriativo, è risarcibile solo nella misura in cui il diritto ad\nuna piena indennità non fosse già soddisfatto con la rifusione dell’intero\nvalore venale del diritto espropriato (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19\nno. 196-197 e 200; Grisel, op. cit., pag. 741; Wiederkehr, op.\ncit., p. 103 ss).\nLa perdita di piantagioni si annovera tra i pregiudizi indennizzabili giusta\nl’art. 11 let. c Lespr. a condizione, però, che i vegetali estirpati\nsvolgessero una particolare funzione estetico-protettiva o recassero un\ncospicuo valore botanico; un risarcimento è altresì ipotizzabile qualora la\nsuperficie espropriata – e quindi l’indennizzo espropriativo – fossero esigui a\ntal punto da non poter inglobare il valore delle piante stesse (RDAT\n1985 no. 94, I-1993 no. 51 e, da ultimo, TRAM 19.6.2002 in re Comune di\nV./S.).\nNel caso concreto i vegetali sacrificati erano posti\nlungo il confine con la strada cantonale e la comunale al mapp. no. 92. Basta\ndare uno sguardo alla documentazione fotografica per concludere che le piante,\noltre a formare una piacevole cornice decorativa, assolvevano indubbiamente\nalmeno alla funzione di schermo visivo per una proprietà esposta su piú fronti\nad un traffico considerevole.\nAl di là delle precauzioni che l’ente pubblico si è impegnato ad\nadottare nel corso dei lavori per ridurre al minimo il pregiudizio, la perdita\nva quindi risarcita.\nIl perito giudiziario ha valutato le piante messe a dimora entro la\nlinea d’esproprio premurandosi di considerare a tal fine l’età, la forma, la\nfunzione ed il valore di rimpiazzo utilizzando secondo ponderazione alcuni\nparametri in uso quali le direttive per il calcolo del valore degli alberi emanate\ndall'Unione Svizzera Servizio Parchi ed i prezzi previsti dal catalogo 2001\ndell'Associazione dei Vivaisti Svizzeri.\nA lavori ultimati ISEP 1, come richiesto con scritto 18.11.2004 del\nTribunale, ha comunicato di aver asportato 15 palme, 1 alberello da frutta, 1\nsiepe, 1 pianta rampicante e nessun'altro vegetale (cfr. scritto del\n29.11.2004).\nDi conseguenza, in considerazione del fatto che il Tribunale non ha motivo di\ndubitare della bontà delle conclusioni peritali, l’indennizzo è fissato in fr.\n10'541.50 a corpo.\n10.\nLe indennità espropriative sono\ncompletate con gli interessi a decorrere dal 1.04.2003, data per la quale è\n"}