6. L’indennità espropriativa è completata con gli interessi a decorrere dal 1.3.2002, data per la quale il Tribunale ha accordato l’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.), ai seguenti saggi fissati dal Tribunale federale: - del 4,5% dal 1.03.2002 al 31.8.2002; - del 4% dal 1.09.2002 al 30.4.2003; - del 3,5% dal 1.05.2003 in avanti. 7. Trattandosi di una procedura di espropriazione formale, i costi di causa sono da addebitarsi dell’ente espropriante che è tenuto inoltre a rifondere agli espropriati un’equa indennità a titolo di ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr.). Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara: 1. Per l’espropriazione