Innanzitutto, perché non risulta che dopo l’entrata in vigore dei vincoli gli espropriati abbiano mai insinuato pretese risarcitorie per titolo di espropriazione materiale al Comune o al Tribunale di Espropriazione (art. 39 Lespr.). Di conseguenza, nella misura in cui sollecita un indennizzo al valore edilizio pieno, la domanda proposta per la prima volta con memoria del 1.06.2001 è ampiamente tardiva, anche alla luce dei combinati disposti di cui agli art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr. entrati in vigore il 6.5.1988 (cfr. RDAT II-1994 no. 64; TRAM 15.3.1996 in re P./Comune di O.). Ed in secondo luogo perché lo ISEP 1 è privo di legittimazione passiva.