{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-07-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-98-17_2005-07-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86183&nX40_KEY=4921997&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5b1aac31dafd57221c0e6f23bf0efddd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.98-17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.07.2005 10.2004.98-17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.07.2005 10.2004.98-17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 29.07.2005 10.2004.98-17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale di parte di un fondo inedificabile (zona EAP e tracciato stradale)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:45:33", "Checksum": "c9b208a96eab2253ebfe61a7c7799f65", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 29.07.2005 10.2004.98-17\nRegesto:\nespropriazione formale di parte di un fondo inedificabile (zona EAP e tracciato stradale)\n\n4.\n4.1. L’espropriazione è\nsubordinata al versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) che, a\ncompensazione del danno indotto dall’intervento espropriativo, è finalizzata a\nrestituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto\nse l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel,\nDas Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4).\nL’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto\nespropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale\noggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe\nnell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op.\ncit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung,\n1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,\np. 734).\nStrumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che,\nprevia incursione nei prezzi di vendita ufficialmente registrati,\npreferibilmente durante l’anno precedente il dies aestimandi e riferibili a\nfondi analoghi, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per\nadeguarli all’oggetto da stimare. Il tutto attraverso un confronto oggettivo e\nsoppesando le singole caratteristiche, le potenzialità di sfruttamento come\nanche tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore\ndelle transazioni immobiliari riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op.\ncit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II\n337 c. 5; RDAT II-1998 no. 27) tra i quali si annoverano altresì le\neventuali possibilità di miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché\nsiano concrete, nonché i diritti e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14\nLespr.).\n4.2. Come rilevato in precedenza, il\nPR/85 ha sancito due vincoli di inedificabilità a carico del mapp. no. 610\nriconducibili l’uno alla zona EAP e l’altro al tracciato stradale. I vincoli\nsono tuttora vigenti e, di conseguenza, il terreno non è edificabile.\nNondimeno gli espropriati hanno sollecitato un indennizzo di fr. 600.- il mq,\nimporto che è manifestamente riferito ad una componente edilizia del terreno.\nCió premesso, vista la situazione pianificatoria e considerato che ai fini\ndella stima occorre individuare il dies aestimandi, il Tribunale sarebbe tenuto\na vagliare d’ufficio (DTF 116 Ib 235, RDAT I-1993 no. 53 c. 3) se\nnel 1985 il fondo sia stato oggetto di espropriazione materiale, ossia se il PR\nabbia determinato una limitazione particolarmente grave dell’uso del fondo tale\nda minare i diritti di proprietà – specie quello di edificare – rispettivamente\nun’ingerenza secondaria ma incompatibile col principio della parità di\ntrattamento (cfr. DTF 121 II 417 c. 4a, 125 II 431 c. 3a).\nIn concreto, tuttavia, si reputa di poter prescindere da questo esame\npreliminare poiché si rivela del tutto superfluo dal momento che, quand’anche\nsi arrivasse ad ammettere un’espropriazione materiale, in questa sede la\nrelativa indennità non potrebbe essere riconosciuta per due motivi.\nInnanzitutto, perché non risulta che dopo l’entrata in vigore dei vincoli gli\nespropriati abbiano mai insinuato pretese risarcitorie per titolo di espropriazione\nmateriale al Comune o al Tribunale di Espropriazione (art. 39 Lespr.). Di conseguenza,\nnella misura in cui sollecita un indennizzo al valore edilizio pieno, la\ndomanda proposta per la prima volta con memoria del 1.06.2001 è ampiamente\ntardiva, anche alla luce dei combinati disposti di cui agli art. 39 cpv. 1 e 75\ncpv. 2 Lespr. entrati in vigore il 6.5.1988 (cfr. RDAT II-1994 no. 64; TRAM\n15.3.1996 in re P./Comune di O.).\nEd in secondo luogo perché lo ISEP 1 è privo di legittimazione passiva.\nInfatti, ritenuto che i vincoli dipendono da un PR comunale, la domanda andava\nproposta – semmai e tempestivamente – al Comune di __________ quale artefice\ndel piano ed ente a favore del quale è stata sancita la restrizione della\nproprietà (art. 39 cpv. 2 Lespr.; RDAT II-1998 no. 34 c. 5).\n5.\nStando a quanto precede e\nconsiderato che per consolidata prassi estimatoria il valore di buoni terreni\nnon edilizi nel sopra e nel sottoceneri si situa attorno a fr. 20.-/30.- il mq\n(RDAT 1989 no. 73, 1990 no. 58, II-1994 no. 64; TE 14.12.2001 in\nre Stato del Cantone Ticino/G.G.C. e A. S.; TRAM 9.6.1997 in re O. e S.\n/Comune di Chiasso), l’indennità offerta dallo ISEP1 di fr. 50.- il mq appare\ncongrua e, dunque, va confermata. Essa già considera, infatti, che ben difficilmente\nle possibilità di miglior uso del terreno potrebbero essere diverse dall’uso\nattuale.\n6.\nL’indennità espropriativa è completata con gli interessi a decorrere\ndal 1.3.2002, data per la quale il Tribunale ha accordato l’anticipata\nimmissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.), ai seguenti saggi fissati dal\nTribunale federale:\n- del 4,5% dal 1.03.2002 al 31.8.2002;\n- del 4% dal 1.09.2002 al 30.4.2003;\n- del 3,5% dal 1.05.2003 in avanti.\n7.\nTrattandosi\ndi una procedura di espropriazione formale, i costi di causa sono da addebitarsi\ndell’ente espropriante che è tenuto inoltre a rifondere agli espropriati\nun’equa indennità a titolo di ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr.).\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara: 1. Per l’espropriazione\nformale di ca. 121 mq del mapp. no. 610 di __________ lo ISEP 1 verserà ai\ncomproprietari un'indennità di fr. 50.- il mq oltre agli interessi ai seguenti\nsaggi annuali:\n- del 4,5% dal 1.03.2002 al 31.8.2002;\n- del 4% dal 1.09.2002 al 30.4.2003;\n- del 3,5% dal 1.05.2003 in avanti.\n2.\nLa tassa di giustizia e le spese\nin fr. 300.-- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere agli\nespropriati fr. 1’000.-- per ripetibili.\n"}